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Speciale Legge di Stabilità 2015, reverse charge, attenzione alle vendite di prodotti alimentari alla grande distribuzione e alla cessione dell’energia elettrica

 

La Legge di Stabilità 2015 estende l’applicazione del reverse charge, meccanismo di inversione contabile ai fini Iva, anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione e alla cessione di energia elettrica al GSE. 

Mentre il reverse charge sulla vendita dellenergia al GSE si applicherà già alle fatture emesse dal 1° gennaio, lapplicazione di tale disciplina alla grande distribuzione è subordinata alla concessione della deroga da parte del Consiglio dellUnione Europea (art. 394 direttiva 2006/112/CE).

Entrando nello specifico, il nuovo ambito di applicazione del reverse charge riguarda il mondo della grande distribuzione, che prevede l’obbligo di inversione contabile per le cessioni di beni nei confronti di ipermercati, supermercati e dei discount alimentari. In attesa dell’autorizzazione dall’Europa, occorre anche definire quali siano le strutture commerciali coinvolte in tale normativa.

A parere del Garante della concorrenza e del mercato, è considerato Supermercato un esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare con una superficie superiore ai 400 m², mentre lipermercato ha una superficie superiore ai 2.500 m² e può comprendere anche prodotti non alimentari; infine in discount è un punto vendita al dettaglio, organizzato integralmente a libero servizio, con una superficie compresa fra i 200 e i 1.000 m². Per tali operazioni, il regime di inversione contabile Iva si applicherà per un periodo di 4 anni. 

ATTENZIONE !!!!!!!

Per quanto concerne la vendita dell’energia, evidenziamo che il comma 629 della legge di stabilità ha esteso il regime dellinversione contabile non solo alle cessioni dei certificati inerenti al gas e all’energia, ma anche alla cessione dellenergia elettrica e del gas che vengano effettuati nei confronti di un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dellarticolo 7 bis, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/72. 

Il riferimento alla norma sulla territorialità IVA è di difficile comprensione, ma come già anticipato nel sito ufficiale del Gestore dei Servizi Energetici, appare già certo che dal primo gennaio tutti gli operatori delle energie rinnovabili (ad esempio fotovoltaico e biomasse) dovranno emettere le fatture nei confronti del GSE in regime di inversione contabile.

Questa nuova disposizione avrà come conseguenza che i produttori di energia (soprattutto quelli operanti nelle biomasse) e i fornitori della grande distribuzione non incasseranno più liva sulle fatture emesse, mentre continueranno a pagarla ai loro fornitori.

Ci sarà pertanto da parte degli imprenditori, una anticipazione di iva che non potranno incassare al momento della vendita del loro prodotto. Pertanto il tutto provocherà conseguenze sotto laspetto finanziario dovendo limprenditore anticipare i soldi dellIva.

Si ricorda che nel regime, verranno ricomprese anche le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d’impianti e di completamento relative ad edifici” a prescindere dalla qualifica oggettiva dei soggetti prestatori/cessionari di servizi.

Infine, con decorrenza immediata, l’inversione contabile si applicherà anche ai trasferimento di quote di emissione di gas effetto serra effettuate a norma dell’art. 12 della direttiva 2003/87/Ce. Inoltre, grazie ad una integrazione al settimo comma dell'art. 74, il reverse charge troverà applicazione anche nella cessione di bancali di legno recuperati dopo cicli di utilizzi successivi al primo.

 

 



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