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Caos IMU terreni montani. Possibili rimborsi

 

La tardiva pubblicazione del Decreto che ha risolto la problematica dell’IMU dei terreni montani, oltre a creare una grande confusione nel settore, ha arrecato anche danni economici.

Ripercorrendo la cronologia delle scadenze dell’Imposta Municipale, si ricorderà che la prima rata di Giugno 2014 non è stata pagata in quanto non erano ancora state stabilite le nuove regole per concedere l’esenzione. Stessa situazione si è verificata per la rata di saldo, dato il ritardo con il quale si è provveduto ad emettere il decreto ministeriale, che sarebbe dovuto essere emesso entro il 22 settembre, ma che è slittato al 28 novembre, con la relativa pubblicazione il 6 dicembre, a pochi giorni dalla scadenza del saldo per il 2014. Tale ritardo ha provocato danni economici sia ai contribuenti che ai Comuni.

In primo luogo occorrerà predisporre i rimborsi per quei contribuenti che erano soggetti all’imposta in base al decreto di novembre ma che non lo sono più in base alle nuove regole (D.L. 4/2015) e che hanno ritenuto di dover pagare l’imposta prima del 26 di gennaio.

In secondo luogo avranno diritto al rimborso quei contribuenti che in base alla regole del 1993 non erano esenti, ma che lo sono diventati con il D.L. 4/2015.

Quest’ultima ipotesi si presenta in quei Comuni che erano parzialmente esenti (l’esenzione operava limitatamente a singoli fogli catastali).

Con le novità introdotte, l’esenzione opera su tutto il territorio comunale, limitatamente ai terreni posseduti o condotti da CD o IAP iscritti alla relativa previdenza agricola, o da questi dati in comodato o in affitto ad altri soggetti con le medesime qualifiche professionali agricole, purché ovviamente siano iscritti alla relativa previdenza.

In questi Comuni l’IMU è stata regolarmente pagata nel corso del 2014; pertanto tali contribuenti hanno diritto al rimborso.

In conclusione, il ritardo del legislatore, oltre ad una inutile perdita di tempo, ha comportato il versamento di imposta in eccedenza e ora occorrerà presentare istanza al Comune (entro 5 anni dal pagamento) per ottenere il rimborso di quanto versato in più.

Dall’altro lato, i Comuni si trovano in una situazione nella quale occorrerà istruire i rimborsi, notificare i provvedimenti di accoglimento ed infine disporre materialmente il rimborso, il tutto con interessi ed entro 180 giorni dalla richiesta formulata dal contribuente.

 



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