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Il nuovo ravvedimento per i tributi locali

La Legge di Stabilità 2015 ha apportato importanti modifiche alle regole applicabili al ravvedimento operoso; pertanto, con la presente circolare intendiamo approfondire le problematiche legate all’applicazione di tale istituto ai tributi locali (IMU – TASI), anche in relazione alle difficoltà interpretative che potrebbero emergere in relazione al versamento del saldo IMU per i terreni montani in programma per il prossimo 10 febbraio.

Oltre alle ipotesi di ravvedimento già previste dalla precedente normativa (riduzione al 1/10 e ad 1/8 nel caso di definizione, rispettivamente, entro 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, nonché la riduzione ad 1/10 nel caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni di ritardo dalla scadenza naturale) il comma 637 della Legge di Stabilità introduce all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 ulteriori 4 possibilità di riduzione delle sanzioni:

  • lettera a-bis viene prevista la riduzione ad 1/9 del minimo nel caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione ovvero dall’errore commesso in assenza di dichiarazione periodica;
  • lettera b-bis la riduzione ad 1/7 nel caso di definizione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa l’irregolarità,
  • lettera b-ter la riduzione ad 1/6 per le definizioni intervenute oltre il termine precedente;
  • lettera b-quater è prevista una riduzione ad 1/5 nel caso di definizione successiva alla notifica di un PVC.

Al medesimo art. 13 viene aggiunto anche il comma 1-bis, il quale sancisce che “le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”. A tal proposito occorre precisare che Imu e Tasi sono tributi locali e non amministrati dalle Entrate e pertanto occorre valutare attentamente quali siano le riduzioni applicabili a tali tributi.

Stando alla stretta interpretazione letterale della norma, le riduzioni applicabili ai tributi locali sarebbero quelle di cui alle lettere a-bis) e b-quater). Quest’ultimo caso, riteniamo opportuno tralasciarlo, in quanto si verificherebbe solamente in rari casi, ad esempio nell’eventuale accertamento sul territorio comunale da parte della polizia locale di irregolarità tributarie. Pertanto, la riduzione effettivamente applicabile sarebbe quella di 1/9 prevista dalla lettera a-bis.

Su questo punto, la nota dell’IFEL osserva come la disposizione si riferisca ad un termine di 90 giorni collegato alla data di presentazione della dichiarazione o, nel caso in cui non sia prevista una dichiarazione, alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. A tal proposito viene evidenziato come la dichiarazione IMU e TASI non possano essere considerate periodiche, in quanto non vi è nessun obbligo di legge in riferimento alla sua presentazione nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subito modifiche. Pertanto, la riduzione ad 1/9 si applica riferendosi al momento in cui è stata commessa l’irregolarità.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l’irregolarità di versamento IMU e TASI relative al saldo 2014, si calcolano facendo riferimento alle seguenti ipotesi di riduzione:

  • entro il 15 gennaio 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/10 del 30%, ovvero il 3% (lett. a), tenendo sempre presente della possibilità del “ravvedimento sprint”, ossia la riduzione al 1/15 della sanzione per ogni giorno di ritardo, quando la definizione avviene nei 14 giorni successivi dall’errato versamento);
  • entro il 16 marzo 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/9 del 30%, ovvero il 3,33% (lett. a-bis);
  • entro il 16 dicembre 2015, con l’applicazione di una sanzione pari ad 1/8 del 30%, quindi 3,75% (lett. b).

Come precisato dall’Agenzia, le nuove e più favorevoli ipotesi di definizione si applicano anche alle irregolarità compiute prima dell’ gennaio 2015.

 



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