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Terreni montani - Emessa in data 3 febbraio la Risoluzione n. 2/DF

 

In base a quanto stabilito dal D.L. n. 4/2015, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ubicati in comuni classificati parzialmente montani è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola.

Lo ha ribadito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/DF.

In particolare, è stato precisato che:
l'IMU sui terreni, i quali con le nuove regole hanno perso l'esenzione, deve essere pagata con l'aliquota del 7,6 per mille, salvo che il Comune abbia deliberato specifiche aliquote per detti terreni;
per beneficiare dell'esenzione IMU per i terreni ubicati in Comuni parzialmente montani concessi in affitto/comodato a coltivatori diretti/IAP è necessario che anche il soggetto che concede in affitto il terreno abbia la medesima qualifica (coltivatore diretto o IAP).

 

 



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