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Niente sanzioni per la Certificazione Unica presentata in ritardo, se non contiene dati che confluiscono nel 730

Con un Comunicato Stampa diffuso nella giornata di ieri, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla Certificazione Unica.

In particolare, le Entrate, hanno provveduto a rispondere ad una delle questioni sollevate nelle ultime settimane da professionisti e sostituti di imposta circa il troppo poco tempo per procedere all’invio della certificazione che, a partire dal 2015, sostituisce il vecchio modello CUD, e includerà il reddito dei lavoratori autonomi. Sono previste gravi sanzioni in caso di mancato o tardivo invio della comunicazione nei tempi, pari a 100 Euro per ogni certificazione; tuttavia è possibile sanare la posizione inviando una nuova certificazione sostitutiva entro 5 giorni.

Con la diffusione del Comunicato di ieri, l’Agenzia ha concesso due aperture per il primo anno di invio della certificazione unica, i cui dati rappresentano il fulcro centrale del nuovo modello 730 precompilato. Nello specifico, è stato stabilito che:

  • È facoltà dell’operatore decidere se compilare o meno la sezione relativa ai dati assicurativi Inail;
  • Le Certificazioni Uniche che conterranno solamente i dati relativi a redditi derivanti da lavoro autonomo, potranno essere presentate anche successivamente alla scadenza del 9 di marzo, senza l’applicazione delle sanzioni.

In buona sostanza, potranno essere presentate solamente le comunicazioni che contengono i dati necessari al fine della predisposizione del modello 730 precompilato.

Al fine di individuare quali siano le certificazioni che dovranno essere presentate entro i termini di legge, è necessario provvedere all’analisi dei redditi che confluiscono nel modello 730.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, confluiscono nella dichiarazione precompilata, ad esempio, i diritti d’autore e dell’inventore e le partecipazioni agli utili degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Anche per quanto concerne i redditi diversi, vi sono fattispecie che possono confluire nel 730, come ad esempio i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di quelli derivanti dagli obblighi di fare, non fare e permettere e dei compensi percepiti in merito ad attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Relativamente ai redditi non dichiarabili nel 730, la fattispecie più diffusa sarà quella inerente ai redditi percepiti da titolari di partita Iva. Inoltre, dalle istruzioni per la compilazione della CU, emerge che anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia e i corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto rese da soggetti terzi nell’esercizio d’impresa, devono essere certificati telematicamente dal sostituto di imposta, ma non essendo redditi dichiarabili in 730, essi potranno essere certificati anche successivamente il 9 di marzo.

Infine, da un’ulteriore analisi del comunicato, si evince che le certificazione relative ad agenti, mediatori, procacciatori, “nuovi minimi” e professionisti abituali, sono esclusi dall’obbligo di invio telematico entro il 9 marzo, a condizione che i percettori siano titolari di partita Iva.

 



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