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Reverse charge e split payment, nuovi adempimenti e penalizzazioni per le aziende agricole

Con l'introduzione dell'istituto del reverse charge e dello split payment la legge di stabilità 2015 ha introdotto nuovi obblighi contabili e nuovi adempimenti anche per le aziende agricole.

REVERSE CHARGE

Dal primo gennaio 2015 l'istituto dell'inversione contabile ai fini IVA è applicabile alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici e si applica in ogni caso quando essa è effettuata a favore di soggetti passivi. Quindi, anche una impresa agricola che commissiona un servizio di pulizia (potrebbe riguardare ad esempio la derattizzazione e simili), oppure ordina a un elettricista l’istallazione di un impianto elettrico è coinvolta nel regime del reverse charge.

In caso di applicazione dell'istituto dell'inversione il prestatore del servizio emette la fattura nei confronti dell'azienda agricola senza applicazione dell’Iva, indicando la dicitura «inversione contabile» ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del Dpr n. 633/72. L'impresa agricola committente deve integrare la fattura applicando l’Iva in base alla aliquota vigente; quindi registra la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. Nella liquidazione dell’Iva tale imposta risulterà quindi sia nell’Iva a debito che a credito.

Azienda agricola in regime speciale: un imprenditore agricolo in regime speciale Iva (art. 34 del Dpr n. 633/72) non usufruisce della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti; pertanto, se ha appaltato l’installazione di un impianto elettrico, dovrà versare l’Iva all’erario. In sostanza, deve integrare con Iva la fattura emessa dall'elettricista e registrala negli acquisti e nelle vendite, ma siccome la detrazione dell’imposta sugli acquisti non opera, risulterà a debito dell’Iva registrata nel registro delle vendite. Si tratta ovviamente di un adempimento senza effetti sostanziali, in quanto l’agricoltore comunque l’Iva l’avrebbe versata al prestatore del servizio.

Azienda agricola in regime normale: se l’impresa agricola opera in regime normale Iva, l’imposta registrata negli acquisti impatta con quella delle fatture emesse e nulla deve essere versato all’erario; in questo caso c’è un vantaggio finanziario non pagando l’Iva al fornitore.

Azienda agricola in regime di esonero: la norma non prevede l’ipotesi in cui l’agricoltore committente sia in regime di esonero Iva (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro) il quale fra l’altro è esonerato dai versamenti.

In base al dato letterale della norma l’agricoltore esonerato dovrebbe fare nulla, però tale situazione intralcia il sistema della applicazione dell’Iva sulle operazioni in reverse charge. Si osserva che in ordine agli adempimenti Iva l’agricoltore esonerato si trova in una situazione analoga ai contribuenti minimi/forfettari per i quali però la norma prevede espressamente che tali soggetti versano l’Iva sugli acquisti in reverse charge.

Occorre inoltre prestare attenzione nel caso in cui si svolgano servizi nei confronti di enti non commerciali, come i Comuni e le associazioni di categoria, che svolgono prevalentemente una attività istituzionale e anche una attività commerciale. Questi soggetti dovranno, infatti,  comunicare al prestatore di un servizio rientrante nella inversione contabile la percentuale di incidenza della attività istituzionale per la quale l’Iva viene addebitata nei modi ordinari e di quella commerciale per la quale invece l’ente committente integrerà la fattura.

Le sanzioni: si ricorda che l’impresa che non provvede alla applicazione e versamento dell’imposta a seguito del meccanismo del reverse charge, è soggetta a una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta. Se invece l’imposta è versata dal prestatore invece che dal committente la sanzione è ridotta al 3 per cento.

SPLIT PAYMENT

Altra novità Iva dal primo gennaio 2015 riguarda le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici; in questo caso si applica il nuovo istituto dello split payment (previsto dal nuovo articolo 17 ter del Dpr n. 633/72, introdotto dal comma 629 della legge n. 190/2014) in base al quale la fattura viene emessa come in passato con applicazione dell'iva, ma l’imposta non viene versata al cedente o prestatore, ma direttamente all’Erario.

Il nuovo istituto è sfavorevole per le imprese agricole che effettuano servizi ai comuni e applicano il regime forfetario previsto per le attività connesse, nonché per le cessioni di prodotti agricoli in regime speciale, in quanto rende difficoltoso il recupero dell’imposta detraibile con le percentuali di compensazione o forfetariamente.

Ad esempio, la fornitura di prodotti agricoli al Comune o a un ente ospedaliero, come pure la prestazione di servizio nei confronti di un Comune per lo sgombero della neve, non consente all’imprenditore agricolo di incassate l’Iva. Su tali operazione al produttore agricolo spetta la detrazione determinata con le percentuali di compensazione, oppure per le prestazioni di servizio spetta la detrazione dell’Iva nella misura del 50% dell’Iva applicata in fattura.

Le predette detrazioni comunque spettano anche se l’imposta non viene incassata, in quanto si tratta di operazioni imponibili; tuttavia il recupero può essere effettuato solo mediante compensazione con l’Iva a debito derivante da altre operazioni nell’auspicio che ve ne siano; diversamente il credito Iva che risulterà dalla dichiarazione potrà essere compensato con altre imposte o contributi a debito nel modello F24, o infine richiesto a rimborso se sussistono le condizioni di cui all’articolo 30 del Dpr n. 633/72. Il rimborso dell’Iva a credito generato dalle fatture emesse nei confronti dei Comuni ha priorità e quindi viene pagato per primo.

Le operazioni coinvolte con il regime previsto dal nuovo articolo 17 ter del Dpr n. 633/72 introdotto dal comma 629 della legge n. 190/2014, sono quelle effettuate nei confronti di enti pubblici che oltre allo Stato e ai suoi ministeri sono gli enti territoriali e cioè i Comuni, le Province e le Regioni, le aziende sanitarie ed enti ospedalieri, le Camere di commercio e gli istituti universitari.

Lo split payment riguarda tutte le operazioni effettuate nei confronti dei predetti enti a eccezione delle prestazioni di servizio soggette a ritenuta d’acconto.

 



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