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Modalità operative per il credito di imposta per la digitalizzazione degli agriturismi

Il Ministero dei Beni Culturali ha provveduto ad emanare il decreto attuativo (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dell’art. 9 del D.L. 83/2014, il quale prevede la concessione di un credito di imposta per le imprese turistiche (nelle quali rientrano anche gli agriturismi) relativamente ai costi sostenuti per la digitalizzazione delle strutture ricettive. 

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti, riferito agli anni 2014, 2015 e 2016, fino ad un massimo complessivo di 12.500 Euro ripartito nei tre anni di imposta.

Sono ammesse all’agevolazione le spese per l’acquisto di portali web e la loro ottimizzazione, per i sistemi di comunicazione mobile, di programmi per automatizzare i servizi di prenotazione e vendita online di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione e marketing digitale, di spazi pubblicitari su piattaforme specializzate web, di progettazione, realizzazione e promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità e di impianti Wi-Fi.

Procedura per l’accesso alle agevolazioni

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, le imprese turistiche dovranno presentare al Ministero dei Beni Culturali un’apposita domanda per il riconoscimento del credito di imposta, secondo modalità telematiche, che verranno definite con un nuovo decreto, purtroppo, non ancora emanato.

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà contenere:

  • Il costo complessivo degli investimenti e l’ammontare totale delle spese;
  • L’attestazione di effettività delle spese sostenute e il credito di imposta spettante.

Contestualmente a tale domanda, le imprese dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio.

Risorse assegnate

Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro 60 giorni dal termine finale di presentazione della domanda, il Ministero dei Beni Culturali provvederà a stilare una lista di tutte le domande che sono state ammesse all’agevolazione e provvederà a darne comunicazione ai soggetti beneficiari con il relativo importo ammesso all’agevolazione. Il Ministero, poi, provvederà a comunicare con le medesime modalità, l’ammontare delle risorse utilizzate e quelle che saranno disponibili per l’anno successivo.

Il credito è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali da parte del Ministero.

Aspetto fiscale

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale esso è concesso, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

A tale scopo, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica, pena rifiuto dell’operazione di versamento.

Per quanto concerne il controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il Ministero provvederà ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi e l’ammontare complessivo dell’agevolazione, nonché revoche ed eventuali variazioni.

Revoca del credito di imposta

Il credito di imposta viene revocato nel momento in cui è accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi o nel caso in cui la documentazione prodotta risulti non veritiera o incompleta. Inoltre è revocato nei seguenti casi:

  • i beni oggetto degli investimenti hanno finalità diverse rispetto all’oggetto sociale dell’impresa;
  • in caso di accertamento delle falsità rese.

Qualora venga accertato l’indebito utilizzo del credito, anche se parziale, il Ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al Ministero dei Beni Culturali l’eventuale fruizione indebita del credito, accertata nel corso delle normali operazioni di verifica; qualora sia necessario la verifica dei requisiti, il Ministero potrà inviare i propri addetti per un sopralluogo tecnico, con lo scopo di sancire l’inerenza dei costi.



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