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La mancata presentazione del certificato comporta la decadenza dai benefici PPC

Con la sentenza 42/65/15 depositata lo scorso 13 Gennaio, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione distaccata di Brescia, ha stabilito che la mancata presentazione del certificato entro tre anni dall'acquisto determina la decadenza dalle agevolazioni PPC (604/1954).

La vicenda trae origine dall’emissione di un avviso di liquidazione delle imposte dovute (registro e ipotecaria) per l’anno 2005, in riferimento all’atto di acquisto di un terreno agricolo.

Le Entrate contestavano la mancata presentazione della certificazione definitiva (rilasciata dall'ente preposto Ipa) che avrebbe dovuto attestare il riconoscimento della qualifica di Coltivatore Diretto, revocando, così, le agevolazioni concesse all’atto di compravendita.

I contribuenti presentavano ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo che l’allegazione della citata certificazione non era necessaria, essendo, nei fatti, in possesso della qualifica di coltivatore diretto già al momento dell’acquisto del bene immobile.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso dei contribuenti ritenendo sufficiente che, ai fini della concessione dell’agevolazione, essi fossero in possesso della qualifica di coltivatore diretto e che nessuna contestazione fosse stata fatta nei loro confronti al momento dell’atto di acquisto.

L’Ufficio impugnava la sentenza, ritenendo che, alla luce di quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della L. 604/1954, la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per il godimento dei benefici, doveva essere in ogni caso prodotta al momento del rogito notarile, oppure nei tre anni successivi la registrazione dell’atto.

Inoltre, nelle motivazioni sostenute dalle Entrate, veniva sostenuta l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nel comma 4-bis, dell’art. 2 del D.L. 194/2009 (disposizione che ha riscritto la disciplina della PPC, eliminando l'obbligo della presentazione del certificato), in quanto ritenute applicabili solamente dal 2010.

I contribuenti, nel costituirsi in giudizio, sostenevano che la certificazione attestante il possesso dei requisiti era necessaria solamente nel caso in cui, al momento dell’acquisto, i contribuenti non avevano la qualifica di CD per poter godere dei benefici. Nel caso di specie, essi erano già Coltivatori Diretti e pertanto non occorreva che fosse presentata.

Gli appellanti evidenziavano, altresì, che le disposizione di cui al citato comma 4-bis dell’art. 2 del D.L. 194/2009 avevano carattere prettamente formale e, pertanto, potevano essere estese anche al passato. Per di più, essi sostenevano che, a norma dell’art. 6, comma 4 della L. 212/2000 (statuto del contribuente), l’ufficio si sarebbe dovuto rivolgere direttamente all’ente provinciale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti, in quanto entrambi gli uffici appartengono alla pubblica amministrazione.

Stando a quanto disposto dai giudici di Seconde cure, i quali hanno riformato la pronuncia della CTP, al fine del godimento delle agevolazioni fiscali, l'allora vigente art. 3 della L. 604/1954 disponeva espressamente che l’acquirente coltivatore diretto doveva produrre, al momento del rogito o entro 3 anni successivi all’atto di compravendita, il certificato dell'ente competente, il quale doveva attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per poter usufruire dell'agevolazione.

Nel successivo art. 4 era previsto che in luogo del predetto certificato poteva essere fornita un’attestazione provvisoria rilasciata dall'ente in base alla quale risultavano in corso gli accertamenti dei requisiti. Con tale attestazione le agevolazioni potevano essere concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni era necessario in ogni caso presentare la certificazione definitiva; in caso contrario doveva essere comminata la decadenza  dalle agevolazioni.

I giudici, riportandosi alla normativa vigente all'epoca dell'acquisto (L. 604/54), non hanno ritenuto di poter accogliere quanto sostenuto dai contribuenti, secondo i quali il certificato avrebbe solamente valore formale. Il collegio ha inoltre condiviso l'orientamento dell'Agenzia in base al quale la nuova disciplina della PPC, dettata dal comma 4-bis, art. 2 del D.L. 194/2009 (il quale ha abrogato le norme della L. 604/1954), non può applicarsi al caso di specie, essendo entrata in vigore in un momento successivo al rogito notarile e non avendo efficacia retroattiva.

Infine, viene negata l'applicabilità della disposizione di cui all’art. 6, comma 4, dello statuto del contribuente, dato che il rilascio del certificato avviene su richiesta del soggetto interessato.

 



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