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Il fabbricato rurale abusivo va demolito anche se è accatastato

Con la sentenza 8235/2014, il Tar del Lazio ha stabilito che la realizzazione di una costruzione strumentale rurale effettuata senza titolo abitativo deve essere demolita in quanto considerata abusiva, anche se il Comune competente ha provveduto ad accatastare d’ufficio la costruzione pretendendo, anche, il pagamento dell’Ici.

Il fabbricato era di proprietà di un Coltivatore Diretto, il quale lo aveva costruito nei terreni di sua proprietà, sopra i quali effettuava l’attività di allevamento di cavalli e coltivava ortaggi e verdure per provvedere al loro nutrimento.

Al fine di far fronte alle esigenze imposte dall’esercizio dell’attività agricola, l’agricoltore costruiva due manufatti adibiti esclusivamente a ricovero attrezzi e magazzino per i prodotti agricoli.

Con un provvedimento notificato nel corso del 2006, il Comune ne ordinava la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni, poiché le opere erano state costruite senza alcun titolo abitativo, imponendo così anche il ripristino dello stato dei luoghi.

Il contribuente impugnava l’ordinanza per eccesso di potere, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, violazione della legge e insufficienza di motivazione.

Nel primi grado di giudizio il contribuente ha visto respingere le proprie doglianze, orientamento poi confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

In buona sostanza il Tar del Lazio con la sentenza 8235/2014 ha stabilito che l’ordinanza di demolizione deve essere considerato un atto “dovuto”, in quanto il Comune non poteva diversamente valutare la questione. Inoltre, non poteva essere accolto quanto sostenuto dal contribuente, il quale affermava la regolarità dei fabbricati data la loro funzionalità e strumentalità allo svolgimento dell’attività agricola.

Il provvedimento oggetto della controversia è considerato sufficientemente motivato con l’affermazione che l’opera era stata realizzata abusivamente. Infatti, come puntualizza il Collegio, l’ordinanza di demolizione di opere abusive, si configura quale atto vincolato, in relazione al quale non occorre una motivazione particolarmente stringente.

Inoltre, non rileva ai fini dell’accertamento l’avvenuto accatastamento dei manufatti da parte del Comune, né che l’amministrazione abbia preteso il pagamento dell’ici su tali immobili.

Nella conclusione, i giudici rilevano che l’accatastamento è un adempimento meramente tributario e non si atteggia a strumento idoneo al fine di evidenziare una situazione di conformità edilizia.

 



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