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Oneri detraibili, le novità per i redditi del 2014

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2015 e Unico PF e relative istruzioni, sono stati fornite le indicazioni in merito alle novità introdotte nel corso del 2014 circa gli oneri detraibili e deducibili da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli oneri detraibili, evidenziamo che nel corso del 2014, sono state introdotte due nuove detrazioni:

Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani.

Ai Coltivatori Diretti e agli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa sezione previdenziale INPS, di età inferiore ai 35 anni, è concessa la possibilità di detrarre il 19% dei canoni corrisposti per la locazione di terreni agricoli.

La detrazione spetta nel limite di Euro 80 per ciascun ettaro detenuto in affitto, e comunque fino ad un massimo complessivo di Euro 1.200 annui (pertanto l’importo massimo di canone che potrà essere indicato sarà di 6.138 Euro).

Per poter beneficiare di tale detrazione, inoltre, è necessario che:

  • Il contratto sia stipulato in forma scritta;
  • I terreni agricoli detenuti in base al contratto di affitto non devono essere di proprietà dei genitori.

L’importo ammesso a detrazione dovrà essere indicato nel rigo E82 del Mod. 730/2015 o nel rigo RP37 del modello UNICO PF. 

Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad alloggi sociali

I contribuenti che hanno provveduto alla stipula di un contratto di locazione di alloggi sociali, così come previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell’art. 5 della L. 9/2007, adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione pari a:

  • Euro 900 nel caso in cui il reddito complessivo sia inferiore ad Euro 15.493,71;
  • Euro 450 nel caso in cui il reddito complessivo dia inferiore ad Euro 30.987,41.

La detrazione andrà indicata con il codice 4 nel rigo E71 del 730/2015 ovvero nel rigo RP71 del modello UNICO PF.

Per quanto riguarda le variazioni apportate nel corso del 2014, riteniamo opportuno rilevare quanto segue:

 Premi assicurativi

L’art. 15, comma 1 lettera f) del Tuir prevede la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sostenute dal contribuente per i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti nella vita quotidiana.

Per l’anno 2014 sono stati apportate modifiche al limite di detraibilità; in particolare:

  • I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (per i contratti che sono stati stipulati o rinnovati dal 2001) e i premi per l’assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili per un porto inferiore ad euro 530 (precedentemente era previsto un limite di Euro 630);
  • I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza sono detraibili per un importo inferiore ad Euro 1.291,14 (nel 2013 tale limite era fissato a Euro 630), ma al netto dei premi corrisposti per il rischio di morte o di invalidità permanente.

Tali importi andranno indicati, rispettivamente, nei righi da E8 a E12 del modello 730 o nei righi da RP8 a RP14 del modello UNICO PF, con il codice 36 i primi, e con il codice 37 i secondi.

 Erogazioni liberali alle Onlus

La percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS è stato innalzato rispetto al 2013, passando dal precedente 24%, all’attuale 26%. Il limite di spesa è rimasto invariato rispetto al 2013, che prevedeva un importo massimo di Euro 2.065.

Al fine del calcolo del limite di spesa devono essere tenuti in considerazione anche gli importi erogati in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari.

Tali oneri sono identificati con il codice 41 e saranno inseriti nei righi da E8 a E12 del Mod. 730/2015 o nei righi da RP8 a RP14 del modello Unico PF.

 Erogazioni liberali a partiti politici

Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici e a associazioni promotrici di partiti, si segnala quanto segue:

  • Nel caso in cui l’erogazione sia stata effettuata in favore di partiti iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del D.L. 149/2013 è prevista una detrazione del 2014 per importi compresi tra Euro 30 ed Euro 30.000.
  • Nel caso di erogazioni nei confronti di partiti o associazioni promotrici di partiti effettuate prima della loro iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, si potrà usufruire della medesima detrazione di cui sopra, per importi compresi tra Euro 30 ed Euro 30.000. Tale beneficio potrà essere usufruito a condizione che detti partiti o associazioni si iscrivano entro l’esercizio al relativo registro e vengano ammessi a beneficio.

Il codice identificativo di tali oneri è il 42, da riportare nei righi da E8 a E12 del modello 730 e nei righi da RP8 a RP14 del modello UNICO PF.

 



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