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Dietrofront dell'Agenzia, anche le pertinenze agricole scontano le agevolazioni della PPC (piccola proprietà contadina)

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 26/E del 6 marzo u.s. ha confermato il principio, sempre sostenuto dai nostri esperti, secondo il quale iI trasferimento del fabbricato, pertinenza del terreno agricolo, gode delle agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina a condizione che l’immobile sia situato sullo stesso terreno e sia classificato come fabbricato rurale. 

In sostanza l'Amministrazione Finanziaria rettifica il tiro cercando di risolvere la confusione creata con la Circolare 4/2014. In quest'ultimo documento veniva, infatti, precisato che in caso di trasferimento di un terreno e di un fabbricato solo il terreno poteva usufruire delle agevolazioni PPC.

Con la circolare in commento viene fortunatamente chiarito che nell'ipotesi trattata si faceva riferimento ad un fabbricato strumentale all'attività agricola non ubicato sul terreno. La mancata collocazione sul fondo fa venir meno il vincolo di pertinenzialità con il terreno stesso; quindi, a prescindere dalla strumentalità all'esercizio delle attività agricole che può permanere anche se un fabbricato è lontano dalla terra, l'immobile perde la possibilità di usufruire delle agevolazioni PPC.

L’Agenzia, nel motivare il repentino e quantomai necessario cambio di regime, ha affermato che alla luce di quanto previsto dalla nuova disciplina della PPC, dettata dall'art. 2, comma 4 bis, del D.l. 194/2009, l’applicazione in misura agevolata dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria, si applica esclusivamente al trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza agricola.

Al fine di verificare quando si realizza il presupposto della pertinenzialità, occorre fare riferimento alla nozione dettata dall’articolo 817 del codice civile, in base al quale è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

- un elemento soggettivo, consistente nella volontà manifestata dal proprietario della cosa principale o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare durevolmente la cosa accessoria a servizio ed ornamento del bene principale; 

- un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere tra il bene principale e quello accessorio. 

Individuata la nozione di pertinenza, valevole per il riconoscimento dell’agevolazione in parola, l’Agenzia ha ritenuto di elevare proprio quest'ultimo concetto ad elemento essenziale per la concessione dell'agevolazione.

Infatti, diversamente da quanto previsto dalla vecchia disciplina della PPC (dettata dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 ed applicabile sino al 31 dicembre 2009), il D.l. 194/2009 non fa più riferimento al concetto di "fondo rustico", ma richiama espressamente la nozione di terreno agricolo e relative pertinenze.

Secondo l'Amministrazione, l'abbandono da parte del legislatore della nozione di fondo rustico fa si che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione non sia più rilevante la strumentalità del fabbricato (comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557).

In sostanza, a seguito di un articolato ragionamento logico giuridico, l'Agenzia giunge a conclusioni pressoché scontate e da sempre sostenute dai nostri esperti, secondo cui un fabbricato rurale per usufruire legittimamente delle agevolazioni PPC deve essere ubicato sul terreno agricolo con cui deve sussistere un rapporto di pertinenzialità.

Conseguentemente, se il fabbricato rurale non è ubicato sul terreno oggetto di trasferimento non potrà usufruire delle agevolazioni PPC anche se rispetta i requisiti di strumentalità all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c..

 



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