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Stop alla vendita di prodotti agricoli su superfici private e alla vendita diretta nei locali aperti al pubblico

Oggi dalla lettura di un prestigioso quotidiano di informazione economico finanziaria, abbiamo appreso una notizia a dir poco agghiacciante, secondo cui per effetto della modifica normativa intervenuta al secondo periodo del comma 2, dell’articolo 4, del D.Lgs 228/2001 ad opera del Decreto del Fare (Art. 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69) agli agricoltori sarebbe stata totalmente preclusa la possibilità di effettuare l’attività di vendita diretta all’interno di locali aperti al pubblico o su superfici di loro proprietà.

L’informativa offerta dall’articolo in esame, oltre ad essere del tutto generica, offre una interpretazione totalmente errata e forviante della normativa in esame, dovuto ad un evidente fraintendimento, causato, ci si augura, dalla scarsa conoscenza della materia.

Secondo l’interpretazione offerta dal quotidiano, a seguito dell’abrogazione ad opera del D.l. 69/2013 della locuzione (contenuta nella precedente versione dell’art. 2, comma 2 della 228/2001) che estendeva la possibilità di effettuare la vendita al dettaglio su “aree private nella disponibilità di agricoltori”, per questi ultimi sarebbe diventato impossibile vendere i propri prodotti agricoli all’interno di locali o su superfici di loro proprietà.

Orbene, quanto affermato dal quotidiano deve essere considerato a dir poco errato; infatti il comma 4, dell’art. 4 della D.Lgs 228/2001, lasciato invariato dal Decreto del Fare, stabilisce espressamente che “Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in LOCALI APERTI AL PUBBLICO, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”.

La disposizione in esame è chiarissima nell’estendere la disciplina della vendita diretta agli imprenditori agricoli che intendono esercitare tale attività in locali aperti al pubblico, dovendosi far rientrare in questa definizione i locali che gli imprenditori agricoli adibiscono all’attività di vendita dei prodotti derivanti in misura prevalente dalla loro attività agricolo.

Questo articolo e le indicazioni in esso contenute, ci lascia a dir poco perplessi, poiché, la vendita diretta rappresenta la base portante per lo sviluppo di un’azienda agricola moderna e privare questo settore di un siffatto istituto vorrebbe dire mettere in ginocchio un intero comparto produttivo.

 Vogliamo pertanto rassicurare i nostri lettori, ma soprattutto gli imprenditori agricoli, che nulla è cambiato per quanto attiene la vendita diretta dei prodotti agricoli sia che questa avvenga sul luogo di produzione, in locali aperti al pubblico o su altre aree.

 

 

 



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