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I terreni agricoli esenti dalle imposte di successione e donazione

L’art. 14, comma 1 della L. 441/1998 ha introdotto una serie di disposizioni volte a favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone.

Tale disposizione prevede che gli atti relativi a fondi rustici, oggetto di successione o donazione a favore di giovani agricoltori, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo, assoggettando tali atti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa.

I chiarimenti interpretativi sono pervenuti con l’emanazione della Circolare 109/E/2000, la quale ha specificato quanto segue.

Agevolazioni concesse

  • Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni;
  • Esenzione dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo collegate alle successioni o donazioni;
  • Misura fissa per l'imposta ipotecaria;

Presupposti soggettivi

La normativa in commento fa esplicito riferimento ai presupposti soggettivi necessari al fine del godimento delle agevolazioni previste. In particolare, sono agevolati i trasferimenti per donazione a titolo gratuito o successione mortis causa, in favore degli ascendenti e discendenti entro il terzo grado, con esclusione, pertanto, del coniuge e dell’ordine successorio dei collaterali.

Inoltre, stando alla ratio della norma, la quale è volta ad agevolare i trasferimenti in favore dei giovani agricoltori, è necessario che il beneficiario dell’atto di donazione o successione sia di età inferiore ai 40 anni e che soddisfi i seguenti requisiti:

  • Essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale già iscritto alle relative previdenze;
  • Essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale a condizione che l’iscrizione alle relative gestioni previdenziali avvenga entro i tre anni dal trasferimento dei fondi rustici;
  • Acquisire la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale entro 24 mesi dal trasferimento dei fondi rustici, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

Inoltre, i soggetti di cui sopra, devono impegnarsi a condurre direttamente i fondi rustici ricevuti tramite donazione o successione per almeno 6 anni, a pena di decadenza. 

Requisiti oggettivi

L’agevolazione ha per oggetto il trasferimento di fondi rustici a titolo gratuito o mediante successione, dovendosi intendere, in tal senso, i terreni agricoli anche con sovrastanti fabbricati rurali legati da un vincolo di pertinenzialità con il terreno stesso.

Riteniamo opportuno evidenziare, inoltre, che il regime agevolativo in commento si affianca al già esistente regime concernente la riduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 25, comma 3 del testo Unico delle imposte di successioni e donazioni, il quale prevede che:  “Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo…”

 



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