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“Art. 62”, applicabilità confermata dal Consiglio di Stato

Con il parere n. 00503/2015 il Consiglio di Stato, in risposta ad un quesito posto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha confermato l’applicabilità dell’art. 62 del D.L. 1/2012 che ha introdotto i contratti in forma scritta e i pagamenti in tempi certi nel settore dell’agroalimentare.

Il dubbio interpretativo è sorto a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 192/2012, il quale ha introdotto una più organica disciplina di contrasto ai ritardi dei pagamenti, non del tutto coerente con le disposizioni di cui al citato art. 62.

In sede di applicazione della nuova normativa, è emersa una difformità di posizioni interpretative tra il Ministero dello Sviluppo Economico e quello delle Politiche Agricole.

Secondo l’interpretazione sostenuta dal MISE il D.Lgs. 192/2012 avrebbe introdotto una disciplina riguardante la totalità delle transazioni commerciali che avrebbe tacitamente abrogato quanto disposto nello specifico dalla normativa di cui all’art. 62 per il settore agricolo.

Contrariamente, il MIPAAF, sulla  base del principio secondo cui la legge generale introdotta posteriormente (D.Lgs. 192/2014), non deroga alla legge anteriore che assume carattere specifico (art. 62 D.L. 1/2012), ha sostenuto la non applicabilità del criterio abrogativo, tacito o implicito, sostenuto dal MISE.

La pronuncia del Consiglio di Stato ha posto definitivamente fine a questa diatriba ed il linea con quanto sostenuto dagli esperti di Consulenzaagricola.it ha confermato la piena applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 62 che disciplina i termini di pagamento e le modalità di stipula dei contratti di vendita dei prodotti agricoli.

 

 



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