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L’impianto fotovoltaico deve essere ammortizzato distintamente dal fabbricato

A seguito della revisione dell’OIC 16, avvenuta nel corso del 2014, gli impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, devono essere ammortizzati in base alla diversa vita che gli stessi hanno rispetto all’immobile su cui essi sono stati installati.

Da ciò ne consegue che, in fase di ammortamento dell’impianto e del fabbricato, non sarà necessario applicare la medesima aliquota per l’impianto e l’immobile sul quale esso è situato.

Nello specifico, l’OIC 16 prevede che se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze e accessori aventi una vita utile differente dal bene principale, l’ammortamento di detti componenti deve essere effettuato mediante un calcolo separato rispetto al bene principale, fatti salvi i casi in cui ciò non sia praticabile o non significativo.

Fermo restando che tali opzioni erano consentite anche per il vecchio OIC 16, le novità intervenute a seguito della revisione riguardano:

  • La vita utile dell’elemento ricompreso nel cespite principale deve essere differente e non più solamente inferiore quale condizione necessaria per procedere all’ammortamento distinto;
  • L’ammortamento separato va effettuato quando possibile e significativo.

È subito lampante come tali nuove disposizioni si debbano ritenere applicabili agli impianti fotovoltaici integrati, soprattutto in seguito all’emanazione della circolare 36/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono state individuate fattispecie particolari in cui l’impianto è da qualificarsi come bene immobile. Nello specifico, l’impianto fotovoltaico integrato viene qualificato quale bene immobile nel caso in cui incrementi di più del 15% il valore del fabbricato.

Alla luce di tali considerazioni si possono verificare due diverse situazioni:

  • L’impianto fotovoltaico non risulta accatastato autonomamente in quanto integrato all’unità immobiliare, con conseguente applicazione dell’aliquota di ammortamento dell’immobile (normalmente 3%) sull’intero costo complessivo dell’impianto;
  • L’impianto fotovoltaico risulta accatastato autonomamente, e in tal caso l’aliquota di ammortamento applicabile è il 4%, in riferimento all’energia termoelettrica.

Nella prima ipotesi, non vi sono particolari questioni, atteso che il costo di installazione dell’impianto rientra tra quelli incrementativi dell’immobile. Nella seconda fattispecie si rendono applicabili le nuove disposizioni dell’OIC 16, in quanto l’impianto costituisce un bene accessorio o pertinenziale all’immobile che ha una vita utile diversa dall’immobile stesso, e come tale deve essere ammortizzato in maniera separata.

Su tale questione, vi è un aspetto critico legato alla percentuale di ammortamento da applicare, in quanto la suddetta circolare 36/E ha stabilito che agli impianti fotovoltaici sia applicata una percentuale di ammortamento pari al 4%, mentre a livello civilistico occorre individuare la vita utile del bene immobile, che potrebbe divergere dalla percentuale prevista fiscalmente.

In particolare, essendo la vita utile dell’impianto collegata alla durata degli incentivi erogati, pari a 20 anni, si può ritenere applicabile ai bilanci (già a partire da quelli chiusi al 31 dicembre 2014) la percentuale di ammortamento del 5%, con la conseguente necessità di operare una variazione in aumento del modello Unico, pari alla differenza tra la percentuale del prevista civilisticamente e quella fiscale (1%).

 



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