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I nuovi obblighi per l’esportatore abituale

Con l’introduzione nell’ordinamento del D.Lgs. 174/2014, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, sono state modificate significativamente sia le modalità di comunicazione all’amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento, sia le modalità di trasmissione delle stesse ai propri fornitori.

In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 12 febbraio 2015, nei confronti degli esportatori abituali, l’applicazione del regime di non imponibilità Iva, prevista dall’art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72, richiede che la comunicazione della dichiarazione di intento all’amministrazione finanziaria venga effettuata dal cliente, mentre il fornitore dovrà accertarsi che il cliente abbia adempiuto al proprio obbligo di comunicazione, senza che sia più sufficiente ricevere e registrare la dichiarazione.

Obblighi degli esportatori

I soggetti esportatori abituali che intendono realizzare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva, devono, prima di tutto, comunicare telematicamente all’Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento; successivamente l’Agenzia provvede a rilasciare una ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione.

In secondo luogo, la dichiarazione dovrà essere trasmessa ai fornitori, ovvero all’Agenzia delle Dogane, prima dell’effettuazione dell’operazione senza l’applicazione dell’Iva, unitamente alla ricevuta relativa alla presentazione della stessa.

La trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto all’Agenzia, avviene direttamente nel caso in cui esso sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero mediante un intermediario abilitato attraverso lo specifico software messo a disposizione dall’Agenzia.

Obblighi dei fornitori

I fornitori degli esportatori abituali, invece, una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, devono verificare l’avvenuta trasmissione della stessa alle Entrate direttamente online, o mediante il proprio cassetto fiscale, nonché, successivamente, riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale.

Stando a quanto specificato nella circolare 31/2014 dell’Agenzia delle Entrate, il riscontro telematico da parte dei fornitori, della presentazione della dichiarazione da parte del cliente, può avvenire, alternativamente:

  • Per tutti i soggetti, tramite il servizio “Verifica ricevuta dichiarazione di Intento”. La verifica avviene mediante l’inserimento di alcuni dati dei contenuti nella ricevuta telematica;
  • Per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, accedendo al proprio cassetto fiscale.

 Le importazioni

Entro il 12 aprile 2015, l’Agenzia metterà a disposizione all’Agenzia delle Dogane la banca dati relativa alle dichiarazioni di intento presentate, al fine di dispensare l’esportatore abituale dalla consegna in Dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle relative ricevute di presentazione.

 



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