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Credito di imposta per il commercio elettronico dei prodotti agricoli, modalità operative

Con l’art. 3 del D.L. 91/2014, cosiddetto “Decreto Crescita”, è stato introdotto un credito di imposta in favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare, per le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche aventi lo scopo di potenziare il commercio elettronico.

Il comma 1 del citato articolo, prevede che le disposizioni siano attuate mediante un Decreto Ministeriale, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 febbraio.

Soggetti ammessi all’agevolazione

In tale decreto, datato 13 gennaio 2015, sono elencati i beneficiari del credito di imposta, individuati nelle persone fisiche o giuridiche che producono reddito di impresa o agricolo, costituite sotto forma di:

  • Imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato Ue;
  • Piccole e medie imprese che, al contrario, producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, non ricompresi nell’Allegato I.

Il decreto, inoltre, ammette all’agevolazione anche le imprese costituite sotto forma di cooperative o riunite in consorzi.

Investimenti agevolabili

Per quanto concerne le spese ammesse all’agevolazione, il medesimo decreto ha previsto che siano ricompresi i costi sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo dell’e-commerce, relative a dotazioni tecnologiche, software; progettazione e implementazione; sviluppi di database e sistemi di sicurezza.

Sono agevolabili gli investimenti realizzati dopo il 27.02.2015, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.204 e nei due periodi successivi.

Ammontare dell’agevolazione

L’individuazione del limite del credito fruibile viene parametrato in ragione della dimensione aziendale e dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva.

  • Per le piccole e medie imprese, operanti o meno nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricole compresi nell’Allegato I è previsto un credito di imposta nella misura del 40%, nel limite massimo di 50.000 Euro degli investimenti realizzati in ogni periodo di imposta.
  • Per le imprese che non rispondono ai requisiti richiesti per le PMI, che tuttavia operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I, è previsto il medesimo credito nella misura del 40%, nel limite massimo di 50.000 Euro degli investimenti realizzati in ogni periodo di imposta.
  • Per le PMI e le imprese diverse dalle PMI che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I, il credito è stabilito sempre nella medesima misura del 40%, ma con un ammontare massimo di 15.000 Euro nell’arco del triennio, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.
  • Per le PMI e le imprese diverse dalle PMI operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 5, lett. a) e b), del Reg. UE 1379/2013, il credito spetta sempre nella misura del 40% dell’importo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta, ma nel limite massimo di 30.000 Euro nell’arco dei tre esercizi.
  • Per le PMI produttrici di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I, il credito compete nella misura del 40%, nel limite di 50.000 Euro, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.
  • Per le PMI produttrici di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I, il credito compete nella misura del 20% e 10% e nel limite di 50.000 Euro per l’importo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta. In tale ipotesi il credito spetta alle condizioni stabilite dal Reg. UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.

Modalità per la fruizione del credito

Al fine della certificazione delle spese sostenute, è richiesto che esse siano ricomprese in un’attestazione rilasciata, alternativamente, dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista o dal responsabile del CAF.

I soggetti interessati dovranno poi presentare apposita domanda al MIPAAF, nel periodo dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui gli investimenti si riferiscono. La domanda dovrà essere inviata solamente mediante trasmissione telematica, le cui modalità operative saranno oggetto di ulteriori chiarimenti del Ministero stesso.

Nel termine dei 60 giorni dalla presentazione delle istanze, il Ministero dovrà comunicare il riconoscimento o meno del credito di imposta. Nel caso in cui siano superate le soglie messe a disposizione (500.00 Euro per il 2014, 2 milioni di Euro per il 2015 e 1 milione di Euro per il 2016), il credito verrà ridotto proporzionalmente.

Tale credito poi dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento al quale il beneficio viene concesso. Inoltre, esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini Irap.

 



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