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I chiarimenti dell’Agenzia sull’inversione contabile (reverse charge)

Con la pubblicazione della Circolare 14/E/2015, avvenuta lo scorso 27 Marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al meccanismo di inversione contabile (Reverse Charge), alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 all’art. 17 del D.P.R. 633/72.

Si ricorda che in caso di applicazione dell'istituto dell'inversione contabile il prestatore del servizio emette la fattura nei confronti dell'azienda senza applicazione dell’Iva, indicando la dicitura «inversione contabile» ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del Dpr n. 633/72. L'impresa committente deve integrare la fattura applicando l’Iva in base alla aliquota vigente; quindi registra la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. Nella liquidazione dell’Iva tale imposta risulterà quindi sia nell’Iva a debito che a credito.

Energia elettrica

Per quanto riguarda il settore agricolo, di certo la novità più importante riguarda l’introduzione di tale disciplina al settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nello specifico, nell’ambito applicativo della norma devono essere ricompresi i certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili; in sostanza si tratta dei certificati verdi, titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine.

Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi legati ai titoli sopra menzionati, sono soggetti all’applicazione del Reverse Chargeai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera d-ter), del DPR n. 633 del 1972.

Inoltre, detta circolare, prevede l’estensione del Reverse Chargeanche alle cessioni di gas e di energia elettrica al ‘soggetto passivo-rivenditore’. Tale soggetto è definito dall’articolo 7-bis, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972 quale “soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.” A tal proposito, è del tutto chiaro che la cessione di energia effettuata nei confronti del GSE ricada nella fattispecie di cui sopra e pertanto debba considerarsi applicabile la disciplina di cui all’art. 17 del D.P.R. 633/72.

Settore edile

Per quanto concerne l’estensione dell’art. 17 del D.P.R. 633/72 al settore dell’edilizia, e nello specifico “alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”, la nuova Circolare ha fornito i chiarimenti in merito all’individuazione delle prestazioni da assoggettare a tale meccanismo e cosa si debba intendere per “edificio”.

Ai fini dell’individuazione delle prestazioni, l’Agenzia conferma che deve farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007, indipendentemente dalla circostanza:

  • che i soggetti passivi che rendono i servizi siano prestatori che operano nel settore edile (quindi con attività compresa nei codici della sezione F);
  • che le prestazioni siano rese da un subappaltatore (nei confronti di imprese di costruzione o ristrutturazione ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore) o nei confronti di un contraente generale affidatario della totalità dei lavori;
  • dal rapporto contrattuale tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata: riguarda infatti “tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”.

Per quanto riguarda invece la definizione del concetto di “edificio”, la Circolare si basa sui disposti normativi (art. 2 D.L. 192/2005) e di prassi (R.M. 46/E/1998 e Circolare Ministero ai Lavori Pubblici 1820/1960) ritenendo che la norma si debba applicare solamente ai fabbricati e parti di essi (abitativi e strumentali, di nuova costruzione o in corso di costruzione), e non alla categoria più ampia di “immobili”, lasciando così al di fuori dell’applicazione della norma i terreni, i parcheggi, le piscine e giardini che non costituiscono elementi integranti di edifici.

Oltre a ciò, l’Agenzia ha previsto che nel caso in cui venga stipulato un unico contratto che contiene una pluralità di servizi, ai fini della fatturazione è necessario distinguere le singole prestazioni soggette a Reverse Charge, dalle altre prestazioni. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette all’applicazione dell’art. 17, sono applicabili le regole ordinarie anche con riferimento a queste ultime prestazioni.

Reverse Charge e interazioni con altri regimi particolari

La Circolare, oltre a quanto sopra esposto, pone chiarimenti anche in relazione alle interazioni con altri regimi particolari Iva, prevedendo che:

  • non si applica lo split payment nel caso in cui un ente pubblico cessionario o committente, quale soggetto passivo d’imposta nell’esercizio della propria attività economica, debba applicare il meccanismo del Reverse Charge;
  • qualora un consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile a Reverse Charge, la medesima modalità di fatturazione si applica da parte delle società consorziate alle prestazioni rese al consorzio;
  • in relazione alle operazioni soggette al Reverse Charge non può oggettivamente trovare applicazione il regime di Iva per cassa, pur restandovi assoggettate quelle effettuate fino al 31 dicembre 2014;
  • per i soggetti che si avvalgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”, non trova applicazione il Reverse Charge relativamente alle operazioni attive; per quanto riguarda l’ acquisto di beni o servizi assoggettabili a Reverse, detti soggetti dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo. Inoltre, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito;
  • un ente non commerciale, che acquisti un servizio destinato in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, dovrà distinguere la quota di servizi assoggettabile al meccanismo dell’inversione con criteri oggettivi (accordi contrattuali, entità del corrispettivo, carattere dimensionale degli edifici), nonché distinguere la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il meccanismo e quella relativa ai servizi soggetti a imposta ordinaria;
  • la disciplina del Reverse costituisce la regola prioritaria anche con riferimento ad operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, le quali dovranno quindi essere fatturate ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 e non ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera. c);
  • il Reverse Charge non si è applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti; è il caso anche degli agricoltori in regime di esonero, il cui fatturato non supera i 7.000 Euro annui.

 

 



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