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Il D.M. 13 gennaio 2015 ha dato compiuta attuazione alle previsioni già contenute nell’art. 3 del D.l. n. 91/2014 relative al credito d’imposta riconosciuto alle reti d'impresa nel comparto agricolo.
Ai sensi dell’art. 2 del presente decreto ministeriale, tale agevolazione spetta “….alle singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario....” che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Tuttavia, nel caso in cui tali prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non siano ricompresi nel predetto Allegato I, l’agevolazione spetta soltanto a quei soggetti che siano classificabili come PMI, come definite dal Regolamento UE n. 651/2014.
Il D.M. 13 gennaio 2015, per quanto riguarda specificamente le spese agevolabili, introduce nuove fattispecie rispetto a quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del D.l. n. 91/2014; in dettaglio:
Queste spese si considerano realmente sostenute in ragione del principio di competenza di cui all’art. 109 TUIR ed inoltre, al fine della loro certificazione, è richiesto che esse siano ricomprese in un’attestazione rilasciata, alternativamente, dal presidente del collegio sindacale, da un revisore, da un professionista abilitato o dal responsabile del CAF.
Per beneficiare della agevolazione in discorso le imprese retiste (specificamente tramite la capofila) devono presentare (in via telematica), nel periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui vengono sostenuti gli investimenti, domanda al Mipaaf affinché venga riconosciuto il diritto al credito d’imposta.
Tale credito sarà riconosciuto in misura diversa a seconda del retista richiedente, tra un massimo del 40% delle spese sostenute e certificate nel limite annuo di 400.000 euro per ogni anno del triennio agevolato e un minimo sempre del 40% delle spese ma con un importo massimo di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, in virtù del tipo di impresa e del settore in cui la stessa opera.
È da segnalare, tuttavia, che se l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, l’agevolazione concretamente riconosciuta a ciascuna impresa sarà ridotta proporzionalmente in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante; al contrario, i fondi che residuano andranno ad aggiungersi a quelli stanziati per l’anno successivo.
Infine, è necessario tenere presente quanto dispone l’art. 5 del D.M. 13 gennaio 2015 ai commi 2 e 3 “Il contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 1 del presente decreto:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni”.
I fondi messi a disposizione dal Governo ammontanto, rispettivamente a: