Area Riservata

Archivio

Definiti i criteri per l'attribuzione del credito d'imposta alle reti d'impresa in agricoltura

Il D.M. 13 gennaio 2015 ha dato compiuta attuazione alle previsioni già contenute nell’art. 3 del D.l. n. 91/2014 relative al credito d’imposta riconosciuto alle reti d'impresa nel comparto agricolo.

Ai sensi dell’art. 2 del presente decreto ministeriale, tale agevolazione spetta “….alle singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario....” che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Tuttavia, nel caso in cui tali prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non siano ricompresi nel predetto Allegato I, l’agevolazione spetta soltanto a quei soggetti che siano classificabili come PMI, come definite dal Regolamento UE n. 651/2014.

Il D.M. 13 gennaio 2015, per quanto riguarda specificamente le spese agevolabili, introduce nuove fattispecie rispetto a quanto previsto dallart. 3 comma 3 del D.l. n. 91/2014; in dettaglio:

  • costi per attività di consulenza e assistenza tecnico- specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
  • costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
  • costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
  • costi di ricerca e sperimentazione;
  • costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  • costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
  • costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
  • costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete. 

Queste spese si considerano realmente sostenute in ragione del principio di competenza di cui all’art. 109 TUIR ed inoltre, al fine della loro certificazione, è richiesto che esse siano ricomprese in un’attestazione rilasciata, alternativamente, dal presidente del collegio sindacale, da un revisore, da un professionista abilitato o dal responsabile del CAF.

Per beneficiare della agevolazione in discorso le imprese retiste (specificamente tramite la capofila) devono presentare (in via telematica), nel periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio dellanno successivo a quello in cui vengono sostenuti gli investimenti, domanda al Mipaaf affinché venga riconosciuto il diritto al credito dimposta.

Tale credito sarà riconosciuto in misura diversa a seconda del retista richiedente, tra un massimo del 40% delle spese sostenute e certificate nel limite annuo di 400.000 euro per ogni anno del triennio agevolato e un minimo sempre del 40% delle spese ma con un importo massimo di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, in virtù del tipo di impresa e del settore in cui la stessa opera.

È da segnalare, tuttavia, che se l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, l’agevolazione concretamente riconosciuta a ciascuna impresa sarà ridotta proporzionalmente in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante; al contrario, i fondi che residuano andranno ad aggiungersi a quelli stanziati per l’anno successivo.

Infine, è necessario tenere presente quanto dispone l’art. 5 del D.M. 13 gennaio 2015 ai commi 2 e 3 “Il contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 1 del presente decreto:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, del D.p.r. n. 917/1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni”.

I fondi messi a disposizione dal Governo ammontanto, rispettivamente a:

  • 4,5 milioni di euro per il 2014;
  • 12 milioni di euro per il 2015;
  • 9 milioni di euro per il 2016.

 

 



©RIPRODUZIONE RISERVATA
convegno-ai-09-04-24 Definiti i criteri per l'attribuzione del credito d'imposta alle reti d'impresa in agricoltura

Please publish modules in offcanvas position.