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Le nuove regole per le società estinte non sono retroattive

Con la sentenza 6743/2015, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’efficacia retroattiva della norma che riguarda le società estinte, contenuta nel D.L. 175/2014, stabilendo che la stessa può essere applicata solamente a partire dall’entrata in vigore del decreto e, pertanto, dal 13 dicembre 2014.

La norma in esame è stata introdotta dall’art. 28 del menzionato decreto, il quale ha previsto che “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.”

Tale previsione normativa, se applicata retroattivamente, come aveva originariamente auspicato l’Agenzia delle Entrate (circolare 31/E/2014), avrebbe consentito all’Amministrazione Finanziaria di estendere potenzialmente gli accertamenti ad oltre 600 mila società che sono state cancellate dal registro delle imprese negli ultimi cinque anni.

A seguito di un attenta analisi normativa, la Cassazione, nella citata sentenza, recita: “il comma 4 dell’art. 028 del D.Lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento), sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente”.

In buona sostanza, quanto esposto dai supremi Giudici, permette di allungare i termini per la riscossione dei crediti da parte dell’Amministrazione Finanziaria solamente nei confronti di società il cui liquidatore ha richiesto la cancellazione successivamente la data del 13 dicembre 2014.

La recente espressione di legittimità fa seguito a varie sentenze emesse da giudici di merito, tra le quali segnaliamo la sentenza 5/2/2015 della C.T.P di Reggio Emilia, la sentenza 155/5/2015 della C.T.P di Chieti e la 359/14/2015 della C.T.R. Lombardia, che si erano pronunciate seguendo il medesimo orientamento.

 

 



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