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Macchinari imbullonati soggetti a tassazione

Un argomento di grande attualità che rischia di portare ad una penalizzazione delle imprese proprietarie di impianti industriali, riguarda la rideterminazione del valore dei fabbricati in presenza di macchinari “imbullonati”, dovendosi intendere, in tal senso, quei beni che devono essere fissati al suolo.

La penalizzazione è evidente, poiché, l'incremento del valore catastale comporterebbe un notevole aumento dell’Imposta municipale propria che grava sui fabbricati.

In passato, le Entrate consideravano nella rendita catastale del fabbricato solamente quegli impianti stabilmente infissi alla struttura dell’opificio, i quali non potevano operare senza un legame fisso con l’immobile, escludendo, pertanto, tutte le componenti mobili o comunque facilmente removibili.

A partire dal 2012, tale criterio è stato sostituito da un criterio funzionale, facendo sì che rientrassero nella nuova rideterminazione catastale gli impianti rilevanti ai fini della funzionalità e capacità reddituale dell’opificio, a prescindere dalle modalità di funzionamento e di collegamento all’unità immobiliare.

L'interpretazione di cui sopra ha generato un notevole contenzioso, al quale ha tentato di porre fine la Corte Costituzionale con la sentenza 162/2008, nella quale viene precisato che sono rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale tutte quelle componenti, comprese le turbine, che contribuiscono, in via ordinaria, ad assicurare all’unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione all’unità immobiliare. Inoltre, secondo la Corte, tale principio deve essere esteso anche a tutti gli opifici industriali con riferimento ad alcuni macchinari che ne caratterizzano la destinazione economica dell’immobile.

L'interpretazione estensiva offerta dalla Corte Costituzionale non ha placato le controversie sul punto e si è reso necessario l'intervento dell’Agenzia del Territorio che con la circolare 6/2012, ha precisato che devono essere esclusi dalla rendita catastale gli impianti che sono privi dei requisiti di “immobiliarità”.

A tal proposito, rileviamo che il Governo si è formalmente impegnato nella concreta individuazione dei predetti requisiti così da arginare accertamenti penalizzanti per le imprese e il sorgere di nuovo contenzioso in materia.

La circolare 6/2012 è stata di recente recepita nella Legge di Stabilità 2015 all’art. 1, comma 244, che dispone “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939. n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.  1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnicoestimativi”.

Infine, a sostegno del richiamato orientamento dell’Agenzia, si segnala anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3166/2015, con cui sono stati condivisi dai Giudici di Legittimità i principi già evidenziati in precedenza.

 

 



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