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Operazioni complesse e reverse charge

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2015, ha precisato che, quando un unico contratto prevede una pluralità di prestazioni, in parte soggette a reverse charge e in parte no, si deve procedere con la scomposizione delle operazioni al fine di individuare quelle assoggettabili all’inversione contabile. 

In questo modo, si possono agevolmente individuare le operazioni che debbono essere assoggettate al reverse charge.

La finalità antifrode del meccanismo di inversione contabile fa si che venga attribuita al medesimo una sorta di “priorità” di applicazione rispetto alla modalità ordinaria di applicazione dell’Iva. I prestatori sono quindi tenuti a distinguere le diverse tipologie di prestazioni ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile.

L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, considerando la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile (nel comparto dell’edilzia ci si imbatte spesso in contratti che prevedono una molteplicità di prestazioni, aventi spesso natura diversa), lascia aperta una diversa possibilità. Infatti, in caso di un contratto unico di appalto (comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) dell’art. 17, comma 6 del D.p.r. n. 633/1972: “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”) avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), D.p.r. n. 380/2001, è possibile applicare, in un’ottica di semplificazione, le regole ordinarie, e non il reverse charge, anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla già menzionata lettera a-ter).

Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.

In conclusione, va notato che tale deroga, pur sempre facoltativa, si applica solo in relazione al caso dell’edificio in costruzione, ovvero in caso di interventi edilizi complessi (ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo). Rimangono escluse le prestazioni effettuate nell’ambito di contratti aventi ad oggetto manutenzioni ordinarie e straordinarie.

 

 



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