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L’accertamento da parametri o studi di settore deve sempre tenere in considerazione le motivazione addotte dal contribuente

La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 6971/2015, ha precisato che l’accertamento standardizzato basato su parametri o studi di settore è nullo, se l’ufficio non prende in considerazione le giustificazioni addotte dal contribuente con una memoria  scritta prima dell’emissione dell’atto accertativo.

La richiamata pronuncia trae origine da un atto di accertamento da studi di settore emesso nei confronti di un architetto che, non essendo congruo e coerente, aveva dichiarato compensi inferiori a quelli puntuali.

In un primo momento, l’atto accertativo è stato impungnato in Commissione tributaria provinciale eccependo, tra l’altro, l’avvenuta violazione dell’art. 42 del D.p.r. n. 600/1973 in quanto l’ufficio non aveva tenuto conto  della relazione tecnica, trasmessa in risposta all’invito a comparire, prima dell’emissione dell’atto (la stessa difesa ha sostenuto, inoltre, che nella relazione trasmessa all’ufficio erano spiegati in modo esauriente i motivi della contrazione dei compensi del contribuente, dovuti, in particolare, a problemi familiari).

Il ricorso, respinto in primo grado, è stato appellato davanti alla Commissione tributaria regionale che, allo stesso modo del precedente organo giudicante, lo ha nuovamente respinto.

In ultima istanza, il contribuente ha impugnato la sentenza emessa a livello regionale avanti la Corte di Cassazione. I giudici della Suprema Corte, nel cassare la sentenza di secondo grado, hanno precisato che l’accertamento standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, rappresenta un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege in relazione ai soli standard in se considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contradditorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento stesso. Secondo lo stesso colleggio, inoltre, il fatto che il contribuente abbia fatto pervenire una relazione in cui spiegava le ragioni dello scostamento tra i compensi dichiarati e quelli puntuali (non presentandosi, quindi, di persona presso l’ufficio), non consente all’ufficio accertatore di emettere l’atto impositivo senza tener conto di tali giustificazioni. In questo caso, infatti, il contribuente medesimo non può considerarsi inerte di fronte alla richiesta dell’ufficio.

La sentenza 6971/2015 ha ribadito, ancora una volta, la necessità di un dialogo preventivo tra il singolo contribuente e il Fisco (anche solo mediante la presentazione di memorie o di relazioni scritte). In sede di contradditorio preventivo, il contribuente ha l’onere di provare, senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto, l’esistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame. In definitiva, la motivazione dell’atto di accertamento deve contenere la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e l’indicazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (la motivazione dell’atto, in sostanza, non può essere limitata al rilievo dello scostamento dai parametri).

Pertanto, l’atto di accertamento deve rappresentare il risultato di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente e, come tale, deve contenere una motivazione quanto più possibile esauriente, che esponga chiaramente le ragioni per le quali le giustificazioni addotte dal contribuente sono state disattese.

 



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