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Dal 15 aprile 2015 i contribuenti possono accedere al 730 precompilato; dal 1° maggio chi ha optato per la dichiarazione precompilata potrà accettare o modificare il conto preparato dall’Agenzia delle Entrate.
Per capire in quali casi possono scattare i vantaggi sui controlli documentali e sull’erogazione immediata dei rimborsi oltre i 4 mila euro, è molto importante distinguere tra il concetto di precompilata “accettata” e precompilata “modificata”.
A questo proposito precisiamo che:
Tuttavia, un’importante eccezione è costituita dal fatto che la variazione del Comune del domicilio fiscale potrebbe incidere sulle addizionali comunali ma anche regionali, qualora lo spostamento avvenisse in un’altra Regione.
La dichiarazione si considera modificata, invece, quando vi siano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella stessa che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, anche laddove tali variazioni non modifichino il risultato finale.
Nella sezione on-line dedicata alla precompilata è possibile visualizzare, oltre al modello precompilato, anche altri elementi:
Non tutti i dati acquisiti dall’amministrazione sono direttamente recepiti nella dichiarazione precompilata on-line. È da notarsi che le informazioni relative a oneri ritenuti di dubbia fruibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono parcheggiate ed evidenziate nell’area riservata del contribuente che sarà chiamato a decidere se fruirne o meno nella propria dichiarazione.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E/2015 ha chiarito che lo spostamento dei dati precompilati dall’area informativa alla vera e propria dichiarazione, costituisce una modifica sostanziale. In concreto, quindi, se l’onere deducibile o detraibile non è stato indicato nella precompilata ma è stato inserito in “sospeso” nell’attesa di verifica da parte del contribuente, in caso di riporto dello stesso in dichiarazione, la precompilata non può essere considerata accettata senza modifiche e, pertanto, in questi casi, non opererà alcun beneficio sui controlli.