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Imprenditori agricoli in regime speciale esclusi dallo split payment

 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, illustra a tutto campo le disposizioni sul nuovo sistema di pagamento dell’Iva sulle forniture alla pubblica amministrazione, introdotte nell’art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972 con effetto dal 1° gennaio scorso.

Uno dei chiarimenti più importanti effettuati dall’Agenzai riguarda indubbiamente l’esclusione dall’istituto dello Split Payment delle imprese agricole in regime speciale IVA ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 e 34 bis del D.P.R. 633/72.

Alla luce dei chierimenti forniti dall’Ufficio, i criteri applicativi per l’applicazione del regime dello split payment possono essere così schematizzati:

Ambito soggettivo di applicazione

Integrando le prime indicazioni già rese sul tema con la Circolare n. 1/E del 2015, l’Agenzia stabilisce che tra gli enti pubblici destinatari dello split payment, elencati nel già citato art. 17-ter rientrino anche:

  • i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, qualificabili come organi dello Stato;
  • i Consorzi di Bacino imbrifero montani, in conformità all’art. 31, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in quanto consorzi tra enti locali obbligatori ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
  • i consorzi interuniversitari costituiti, ai sensi dell’art. 91 del DPR n. 382 del 1980, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate.

Soggetti esclusi

La menzionata circolare n. 1/E del 2015, al paragrafo 1.2, ha chiarito che la disciplina recata dall’art.17-ter del D.p.r. n. 633 del 1972, non può trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali che non abbiano natura pubblica. Circa l’individuazione della natura pubblica o privata di un ente previdenziale occorre innanzitutto fare riferimento alla qualificazione dell’ente eventualmente operata con legge istitutiva. In assenza di una qualificazione operata dal legislatore, si reputa necessario effettuare un’indagine specifica, intesa ad accertare la sussistenza degli elementi sostanziali e formali che costituiscono indici distintivi dell’ente pubblico e che devono essere oggetto di un giudizio complessivo, quali, ad esempio:

  • la titolarità di poteri autoritativi e amministrativi (che possono esplicarsi in poteri certificativi e disciplinari);
  • la potestà di autotutela;
  • l’ingerenza statale.

Con riguardo agli enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.p.r. n. 633 del 1972, la citata circolare n. 1/E del 2015 ha chiarito che devono ritenersi esclusi, in linea generale, gli enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento. Al riguardo, oltre agli enti già citati dalla circolare n. 1/E del 2015, si è dell’avviso che siano esclusi dal meccanismo della scissione dei pagamenti anche la Banca d’Italia e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

L’Agenzia precisa che, in caso di incertezza, i fornitori dovranno attenersi alle indicazioni ricevute dagli enti pubblici clienti, che si presumono in possesso degli elementi necessari per valutare la propria posizione rispetto alle disposizioni in esame.

Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti

La disciplina dello split payment è applicabile a tutti gli acquisti effettuati dagli enti sia nell’ambito commerciale che in veste istituzionale. In caso di acquisiti a impiego promiscuo, aventi ad oggetto servizi oggettivamente rientranti nel regime dell’inversione contabile, l’Agenzia ribadisce il principio sancito con la precedente circolare n. 14/2015, secondo cui l’ente dovrà comunicare al fornitore la quota da destinare all’attività di impresa, da assoggettare all’inversione contabile, mentre alla restante quota si applicherà lo split payment.

In considerazione della “ratio” e delle caratteristiche del meccanismo di scissione dei pagamenti, si è dell’avviso che il predetto meccanismo non sia applicabile alle fattispecie nelle quali la Pa non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, essendo quest’ultimo già in possesso del corrispettivo medesimo (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate). La legge esclude dall’applicazione dello split payment:

  • le operazioni per le quali l’ente riveste la qualifica di debitore dell’Iva.  Si tratta delle fattispecie di c.d. reverse charge;
  • le prestazioni di servizi rese alle Pa i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del D.p.r. n. 600 del 1973 (salvo che, precisa l’Agenzia, la ritenuta sia operata da un soggetto diverso dal fornitore);
  • le operazioni documentate da scontrini e ricevute fiscali, pure nel caso in cui venga poi emessa anche la fattura, nonché da fattura semplificata ex art. 21-bis, D.p.r. n. 633/1972.

Nel confermare, poi, l’esclusione delle operazioni soggette a disposizioni particolari che non prevedono l’evidenza dell’Iva nella fattura (ad esempio, regime dell’editoria, del margine, ecc.), la circolare aggiunge che devono ritenersi escluse anche le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’Iva in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.

Secondo l’Agenzia nelle medesime ipotesi di esclusione devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio:

- del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;

- del regime di cui alla legge n. 398 del 1991; 11

In tali casi, le particolari modalità di liquidazione dell’Iva da parte del fornitore, in ragione dell’ammontare delle operazioni attive effettuate, inducono a escludere tali operazioni rese dall’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.



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