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Agricoltori esonerati esclusi dall’inversione contabile (reverse charge)

A seguito dell’emanazione della circolare 14/E/2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di reverse charge, sono stati forniti chiarimenti che riguardano anche il settore agricolo.

Ricordiamo che a partire dal 2015, tale regime è stato esteso a diverse operazioni fra le quali evidenziamo:

- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici e si applica in ogni caso quando essa è effettuata a favore di soggetti passivi.

- alle cessioni di gas e di energia elettrica al ‘soggetto passivo-rivenditore’, facendo ricadere nell’applicazione del regime anche la vendita dell’energia al GSE.

Come già più volte ricordato nelle precedenti circolari di ConsulenzaAgricola.it, in caso di applicazione dell'istituto dell'inversione contabile, il prestatore del servizio emette la fattura nei confronti dell'azienda agricola senza applicazione dell’Iva, indicando la dicitura «inversione contabile» ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del Dpr n. 633/72.

L’azienda agricola committente dovrà integrare la fattura applicando l’Iva in base alla aliquota vigente; quindi registrerà la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. Nella liquidazione dell’Iva tale imposta risulterà quindi sia nell’Iva a debito che a credito.

Alla luce dei chiarimenti intervenuti con la sopra menzionata circolare, evidenziamo che il regime dell’inversione contabile non è applicabile nel caso di prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972.

Come specificato dal documento di prassi, è il caso degli agricoltori che operano in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72, i quali hanno volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 da prodotti agricoli. Tali soggetti, infatti, non hanno alcun obbligo di tenuta della contabilità ai fini IVA e, considerando la ratio agevolativa con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali, essi non rientrano nel meccanismo di inversione contabile; pertanto riceveranno le fatture secondo le modalità ordinarie.

Tali considerazioni sono dovute anche al fatto che nel caso in cui venisse effettuato uno dei servizi nei confronti di un agricoltore esonerato, quest’ultimo, non dovendo tenere la contabilità, non avrebbe la possibilità di eseguire la doppia registrazione, come previsto dal meccanismo dell’inversione contabile.



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