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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015, ha precisato che i soggetti che in passato hanno rideterminato il valore delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati scomputando l’imposta sostitutiva già versata dal donante, potranno regolarizzare la propria situazione fiscale entro il 19 giugno 2015, versando, oltre alla maggiore imposta dovuta i relativi interessi.
La possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati è stata introdotta dall’art. 5 della L. n. 448/2001, ed è stata più volte riproposta nel corso degli ultimi anni.
In mertio alla procedura di rivalutazione, l’art. 7, comma 2, lettera ee) del D.l. n. 70/2011 stabilisce che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
Come chiarito dalla stessa A.E. con la risoluzione 91/E del 2014 la disposizione in esame deve essere interpretata nel senso che lo scomputo dell’imposta sostitutiva già versata in passato per un’operazione di rideterminazione del valore delle partecipazioni è possibile esclusivamente in capo al medesimo soggetto che l’ha effettuata e non anche in capo al donatario.
In un’ottica di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, l’amministrazione finanziaria ha concesso, attraverso l’adozione della risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015, una sorta di “riapertura dei termini” per la regolarizzazione di quelle operazioni di rideterminazione del valore delle partecipazioni che siano state eseguite in contrasto con i i principi contenuti nella già richiamata risoluzione n. 91/E del 2014.
Infatti, con la richimata circolare l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che i soggetti che hanno scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono regolarizzare il carente versamento entro sessanta giorni (entro il 19 giugno 2015) dall’emanazione del presente documento di prassi, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente espresso dall’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ai fini dell’efficacia della rivalutazione è necessario, altresì, che il versamento sia maggiorato degli interessi corrispettivi nella misura prevista dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, avente ad oggetto gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 10, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, non sono dovute sanzioni per regolarizzare queste violazioni.