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Nullo l’accertamento emesso dal dirigente illegittimo

La Commissione Tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 3222/25/15, ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico.

La vicenda trae origine a seguito dell’emissione di un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap ed Iva, al quale il contribuente ha contestato innumerevoli vizi, fra cui: inesistenza della notifica, nullità dell’atto per violazione delle norme relative agli avvisi di accertamento “impoesattivi”, omessa indicazione del responsabile del procedimento, irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, illegittimità della verifica subita, omissione del contradditorio, nonché l’infondatezza dei rilievi operati dai verificatori e altri vizi di merito.

La Commissione, pronunciandosi sul ricorso, ha ritenuto sufficiente ai fini della decisione, il fatto che l’atto fosse stato sottoscritto illegittimamente.

In merito, l’art. 42 del D.P.R. 600/73, prevede che gli avvisi di accertamento debbano essere sottoscritti, a pena nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della “carriera direttiva”, da lui delegato.

Il ricorrente aveva espressamente chiesto in giudizio che l’ufficio desse prova dell’esistenza di detta delega e che il delegato avesse una “carriera direttiva”. L’ufficio aveva adempiuto a tale prima richiesta, depositando la delega, ma non aveva dato dimostrazione del secondo requisito.

Il nome del firmatario, inoltre, compariva nell’ordinanza del Consiglio di Stato (n. 5619 del 26 novembre 2013) tra quei soggetti a cui era stato conferito l’incarico dirigenziale, senza aver partecipato ad un concorso pubblico. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37 dello scorso 17 marzo, ha dichiarato incostituzionale la disposizione che ha consentito il conferimento di incarichi (art. 8, comma 24 del D.L. 16/2012), avendo però dato la possibilità all’Agenzia di ricorrere all’istituto della delega a funzionari per l’adozione di atti a competenza dirigenziale.

Tale delega ha valenza anche relativamente agli avvisi di accertamento delle imposte dirette, ma nel caso in cui essa venga richiesta durante il ricorso, l’Agenzia dovrà provvedere a produrla in giudizio insieme alla prova che il funzionario delegato sia della “carriera direttiva”.

Alla luce della recentissima pronuncia dei giudici della CTP di Milano, è del tutto evidente che la sentenza della Corte Costituzionale relativamente all’illegittimità della nomina dei dirigenti delle Entrate, ripercuote i suoi effetti anche in riferimento agli atti firmati in passato, facendo si che la nullità degli avvisi firmati dai dirigenti “illegittimi” sia un problema assolutamente reale.

Segnaliamo, inoltre, che l’Agenzia ha diffuso un comunicato con il quale ha smentito l’interpretazione di cui sopra, in quanto la pronuncia in questione non avrebbe alcun collegamento con la sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

Infatti, a detta dell’Agenzia, la CTP di Milano non avrebbe annullato l’atto di accertamento contestato in quanto sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, ma bensì in quanto “sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale”, ritenendo non provata, nel caso di specie, l’appartenenza del funzionario che ha sottoscritto l’atto alla carriera direttiva.

 



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