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Il nudo proprietario non gode del diritto di prelazione

Con una recente sentenza, la n. 6904 depositata lo scorso 7 aprile, la Cassazione ha stabilito che il diritto di prelazione e di riscatto non può essere riconosciuto al nudo proprietario.

Nella vicenda giunta in Cassazione, un coltivatore diretto friulano chiamava innanzi al tribunale di Udine gli acquirenti di un fondo agricolo confinante a cui l’originario proprietario aveva ceduto il terreno, senza prima averlo offerto in prelazione.

I giudici di primo grado accoglievano la richiesta del coltivatore diretto e per effetto della sentenza, egli divenne proprietario del fondo, a condizione che versasse la relativa somma.

La decisione è stata impugnata dinnanzi alla Corte di appello di Trieste, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di seconde cure hanno ritenuto di privilegiare la posizione del coltivatore diretto, il quale, con la propria famiglia, era in possesso dei requisiti per essere ammesso al retratto, non assumendo alcun rilievo il fatto che il coltivatore diretto stesso fosse solamente nudo proprietario del terreno confinante. Secondo i giudici di appello, in materia di riscatto agrario, il legislatore non ha fatto alcuna differenza tra la nuda proprietà e la piena proprietà.

La decisione è stata portata davanti ai giudici della Suprema Corte, i quali hanno accolto il ricorso perché fondato nel merito. Infatti, seppur non vi siano precedenti giurisprudenziali significativi, i Giudici di legittimità hanno espressamente ritenuto che la titolarità del diritto di prelazione e di riscatto non può essere esteso fino al punto di limitare il diritto di proprietà del terzo, quindi non può essere riconosciuto nel caso in cui il confinante sia titolare esclusivamente della nuda proprietà del terreno, poiché tale ipotesi non è contemplata dalla legge.

Tale orientamento restrittivo, trova fondamento nella circostanza che il diritto di prelazione e di riscatto, portano una significativa limitazione del diritto di proprietà garantita dall’art. 42 della Costituzione, in quanto una delle prerogative fondamentali del proprietario è quella di poter trasferire il diritto ad un soggetto scelto liberamente.

Di fatto, l’art. 7 della L. 817/1971 riconosce il diritto di prelazione anche al coltivatore diretto confinante col terreno in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Sembra pertanto, che la legge riconosca il diritto al solo pieno proprietario coltivatore diretto dei terreni confinanti, con esclusione, pertanto, del nudo proprietario.

Continuando, i Giudici, affermano che il nudo proprietario non ha poteri di godimento sull’immobile, che spettano invece all’usufruttario; inoltre non è neppur detto che esso potrà mai diventare pieno proprietario, dato che vi è la possibilità che non si verifichi la riunione dell’usufrutto e della proprietà.

La Cassazione conclude affermando questo principio di diritto: “poiché il diritto di prelazione e di riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, regolate dalla legge e non suscettibili di interpretazione estensiva, il diritto di prelazione e di riscatto del confinante, previsti dall’art. 7, secondo comma, n. 2), della L. n. 817 del 1971, non spettano al nudo proprietario.”






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