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Stop agli accertamenti delle plusvalenze a seguito della rettifica del valore per il registro

L’Agenzia delle Entrate non potrà più accertare maggiori plusvalenze ai fini delle imposte dirette, basandosi esclusivamente sulle rettifiche da essa operate ai fini delle imposte di registro.

È questo il testo dell’art. 5, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, che, se dovesse essere approvato nella sua forma attuale, non permetterebbe più all’Agenzia delle Entrate di basare avvisi di accertamento ai fini delle dirette, considerando esclusivamente il valore accertato per l’imposta di registro.

L’intervento del governo è auspicabile e del tutto condivisibile, poiché si metterebbe fine ad una presunzione tanto insensata quanto devastante per il contribuenti ma, purtroppo, legittimata dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.

A tal proposito ricordiamo che ai fini delle imposte di registro, l’Agenzia può rettificare il valore di cessione/trasferimento di aziende e immobili, o di diritti reali su di questi, qualora il valore di cessione non fosse in linea con il valore venale in comune commercio del bene oggetto di vendita.

Spesso, a tali rettifiche, l’Agenzia ha fatto seguire un avviso di accertamento in capo al cedente, con il quale si procedeva al recupero delle maggiori imposte sui redditi, determinate sulla base della plusvalenza emersa considerando quale prezzo di vendita il valore accertato e magari definito, in sede di adesione ai fini dell’imposta di registro.

Questo orientamento è apparso da subito non condivisibile, poiché i presupposti di applicazione delle imposte (registro ed imposte dirette) sono ben diversi. Infatti, “i principi relativi alla determinazione del valore del bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare, perché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata occorre verificare la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione” e, soprattutto considerando che “nella determinazione della plusvalenza si deve avere riguardo al prezzo effettivamente percepito” (Cass. nn. 7689/2003 e 16700/2005).

Nonostante l’illogicità di quanto sostenuto dall’Agenzia, alcune recenti pronunce della Cassazione hanno legittimato il comportamento dell’Ufficio, stabilendo che, in riferimento alla cessione di un’azienda, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziali) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore”  (Cass. Ord. n. 7665 del 15 aprile 2015).

Alla luce degli ultimi interventi normativi tale comportamento dell’Agenzia non sarà più possibile, in quanto, il nuovo Decreto prevede esplicitamente che “per le cessioni di immobili e aziende nonché, per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro […] ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale […]”.

Riteniamo essenziale l’introduzione nel nostro ordinamento di una siffatta disposizione, poiché si metterebbe fine ad una presunzione del tutto illegittima che costringe i contribuenti ad una vera e propria probatio diabolica.




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