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Rimborsi Iva, l’Agenzia abbandona il contenzioso sulla mancata presentazione del modello VR

Nel corso della question time avvenuta nei giorni scorsi alla Commissione Finanze della Camera, il sottosegretario al MEF Zanetti, ha affermato che l’Agenzia delle Entrate abbandonerà i contenziosi pendenti, basati sull’omessa presentazione del modello VR per il rimborso IVA, limitandosi a rilevare la sussistenza dei presupposti previsti.

La questione è di certo di grande importanza in quanto interessa numerosi contribuenti e riguarda il diritto al rimborso IVA pur in assenza della presentazione del modello VR, obbligatorio fino al 2010.

In sostanza, il contribuente, oltre a presentare il credito nella dichiarazione IVA, al fine di ottenere il rimborso dell’imposta, doveva presentare un modello (il mod. VR), in assenza del quale non sarebbe stato possibile ricevere le somme.

Secondo l’orientamento dell’Agenzia, nel caso in cui non si fosse provveduto a presentare il predetto modello, non era in alcun modo possibile ricevere le somme, a prescindere che il credito fosse stato indicato correttamente nella dichiarazione Iva o meno.

Su tal punto, è più volte intervenuta la Cassazione, smentendo quanto affermato dagli Uffici. In buona sostanza, i giudici hanno più volte sostenuto che in tema di rimborso dell’Iva, deve tenersi distinta la domanda di restituzione del credito maturato, rispetto all’adempimento necessario per dar inizio al procedimento di restituzione.

Infatti, il diritto al rimborso sorge con la presentazione tempestiva della dichiarazione annuale IVA, nella quale sarà indicato l’ammontare del credito nel quadro RX che costituisce di fatto, il requisito per esercitare il diritto.

Ne consegue che la presentazione del modello VR non doveva essere effettuata entro i due anni successivi alla presentazione della dichiarazione, così come sostenuto dall’Agenzia, ma bensì entro il termine di decadenza decennale previsto dall’art. 2946 del c.c..

Nonostante il consolidato orientamento della Cassazione, gli Uffici continuavano a portare avanti contenziosi dannosi per i contribuenti, i quali non potevano ricevere i rimborsi dovuti.

L’Agenzia ha ora deciso di allinearsi con l’orientamento della Suprema Corte, abbandonando i contenziosi pendenti e procedendo al rimborso del credito richiesto entro i termini di prescrizione ordinaria sulla base della verifica della sussistenza dei soli requisiti sostanziali.

 

 



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