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Energia rinnovabile, la pollina utilizzata per la produzione di energia non è un rifiuto

Con la sentenza n. 498, depositata lo scorso 8 aprile, il Tar della Lombardia ha ammesso l’utilizzo della pollina come biomassa combustibile per alimentare un impianto a fonte rinnovabili anche se proveniente da diversi allevamenti avicoli.

La disciplina della pollina ricade, infatti, nella generale regolamentazione dei sottoprodotti, disciplinata dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, secondo cui prevale la qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, nel momento in cui vi è la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi.

In sostanza, gli scarti derivanti dall’allevamento, se utilizzati come biomassa combustibile per alimentare impianti di energia da fonti rinnovabili, sono considerati come sottoprodotto e non più rifiuti. La pollina commercializzata per il rifornimento dei gassificatori è un combustibile alla pari delle altre biomasse combustibili e soggetto alla medesima disciplina.

La qualificazione della pollina come sottoprodotto e non come rifiuto, fa si che gli impianti di combustione che utilizzano tale prodotto per generare energia siano soggetti alla sola autorizzazione unica ex art. 12 del D.L.gs. 387/2003. Conseguentemente devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione dalla disciplina urbanistica e igienico-sanitaria degli impianti di trattamento rifiuti.

 

 



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