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Respinta l’eccezione di illegittimità costituzionale sulla tassazione delle energie rinnovabili

Come auspicato dagli esperti Consulenzaagricola.it (Circ. n. 11/2015), la Consulta, con la sentenza n. 66/2015 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in merito al regime fiscale agevolato riservato alla produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuate dagli imprenditori agricoli.

Secondo i giudici di prime cure, l’assenza di un limite qualitativo e quantitativo oltre al quale tale attività viene considerata come attività industriale (soggetta a reddito di impresa oggetto di tassazione ordinaria) genererebbe una violazione dei principi Costituzionali di solidarietà, uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.

Si ricorda che dopo le modifiche introdotte dal D.L. 66/2014 tali attività sono sempre inquadrabili fra le attività agricole connesse, ma il reddito si determinerà applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’Iva il coefficiente di redditività del 25%, escludendo franchigia e tariffa incentivante che rimarranno assoggettate alla disciplina di cui all’art, 32 del TUIR.

Nel caso oggetto di contenzioso che ha generato la questione di legittimità costituzionale, l’Agenzia contestava la natura agricola dell’attività svolta da una società che nell’anno oggetto di accertamento (2011) aveva effettuato ricavi da attività agricola per circa 0,3 millesimi dei corrispettivi incassati dalla cessione di energia elettrica (circa 1.100 Euro, contro circa 3,3 milioni di Euro).

A detta del Collegio Giudicante, le norme applicabili al caso in esame accorderebbero il regime fiscale di vantaggio previsto per le imprese agricole anche a soggetti economici che, a fronte di un’attività agricola di modeste dimensioni, ottengono ricavi di gran lunga maggiori dalla produzione di energia da fonti rinnovabili; pertanto, i Giudici di Agrigento hanno ritenuto opportuno sollevare la questione di illegittimità costituzionale della normativa poiché violerebbe i principi di solidarietà, uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.

La Corte Costituzionale con la sentenza in commento si è espressa sul punto dichiarando infondata nel merito l’eccezione di illegittimità sollevata dai Giudici agrigentini.

Le motivazione poste alla base della sentenza (in realtà molto stringate) si limitano ad evidenziare come la produzione di energia debba necessariamente essere inquadrata fra le attività agricole connesse di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c.; pertanto, non vi è dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa che, al sussistere di ben determinati requisiti, estende a tale attività i criteri di determinazione del reddito su base catastale propri dell’attività agricola a prescindere dal volume d’affari prodotto.

 

 



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