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Per la determinazione della plusvalenza rileva la condizione oggettiva del bene, a prescindere dall’intento delle parti

La previsione contenuta nell’art. 20 del D.p.r. n. 131/1986 che consente all’Amministrazione finanziaria di applicare l’imposta di registro secondo l’intrinseca natura degli atti, non è suscettibile di applicazione estensiva anche ai fini delle imposte dirette.

È questo il principio contenuto nella Sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna n. 506/04/15.

Nel caso di specie, un immobile veniva venduto a una società che, immediatamente, provvedeva a demolirlo e a ricostruirlo. L’agenzia delle Entrate riqualificava l’operazione come cessione di area edificabile sulla base del fatto che la società acquirente operava nel settore delle costruzioni, che il fabbricato preesistente presentava potenzialità edificatorie superiori a quelle espresse dal fabbricato stesso e che, prima della stipula del contratto, era già stata chiesta la concessione per la demolizione e la ricostruzione. Per tutti questi motivi l’Uffcio emetteva un avviso di accertamento rilevando una plusvalenza ai fini delle imposte dirette.

In sostanza, si trattava di stabilire se i principi espressi nel richiamato art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di Registro possano essere applicati estensivamente anche ad altre imposte e, in particolare, a quelle dirette.

La Commissione tributaria provinciale di Forlì, con la Sent. n. 106/2/14, ha respinto il ricorso presentato dal contribuente condividendo appieno la linea argomentativa sostenuta dall’Agenzia delle Entrate.

La Ctr di Bologna, nella già richiamata sentenza n. 506/04/15, ha osservato quanto segueSe dunque il prelievo fiscale consegue, in forza dell’art. 11 della Legge 413/91, comma 1 lett. f) (che ha modificato l’art. 81 Tuir), alla cessione di aree edificabili divenute tali in forza della pianificazione urbanistica comunale, e quindi a seguito di un oggettivo incremento economico del patrimonio del proprietario, è evidente che la corretta interpretazione della disposizione non può fare riferimento all’intenzione delle parti – e dunque ad un ipotetico intento speculativo squisitamente soggettivo – bensì alla condizione oggettiva del bene ceduto, che deve essere soltanto un’area edificabile, senza alcuna possibilità di estendere la sua applicazione ad edifici – che necessariamente insistono su un’area edificabile - che si intende demolire per poi procedere alla ricostruzione”.

Dunque, l’intenzione delle parti di demolire un edificio che insiste su un’area e procedere alla sua ricostruzione non giustifica la ripresa a tassazione della plusvalenza da parte dell’ufficio, come se si trattasse di area edificabile.

Il potere concesso all’ufficio di reinterpretare la natura di un atto sulla base delle reali volontà delle parti è una norma specifica dell’imposta di registro; a questo riguardo la Ctr regionale osserva che “È infatti evidente che qualora il legislatore avesse inteso garantire l’estensione del principio ad ogni tipo di tributo lo avrebbe espressamente previsto, mentre il fatto di avere introdotto la disposizione nell’ambito di uno specifico tributo denota la “voluntas legis” di circoscriverne l’applicazione alla sola imposta di registro (…)”.

 



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