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Anche le manutenzioni e riparazioni degli impianti sono soggette ad inversione contabile (reverse charge)

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2015, anche la manutenzione e riparazione di impianti immobili rientrano nell’ambito di applicazione del Reverse Charge.

Nello specifico, la circolare prevede che l’installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti, apparecchi o congegni fissi, che formano parte integrante di un edificio debbano scontare l’Iva seguendo quanto disposto dall’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633/72.

Detto documento di prassi, elegge, di fatto, come criterio base al fine di comprendere quali siano le attività che rientrano nella fattispecie applicativa della lettera a-ter), quello della collocazione della prestazione in un determinato codice attività della tabella Ateco 2007, fornendone un’elencazione tassativa. Tuttavia vi sono ancora alcuni dubbi in merito all’interpretazione della normativa.

Cosa si intende per manutenzione e riparazione

I costi di manutenzione, sono, generalmente, quelli sostenuti per far si che gli impianti rimangano in efficienza e per garantirne la vita utile prevista, la capacità e la produttività ordinarie.

Per quanto concerne i costi di riparazione, essi sono individuati nei costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture.

Tali definizioni sono state variate dall’OIC 16 e ben possono essere utilizzate per fornire un’interpretazione al fine dell’applicazione del Reverse Charge.

Quali sono gli impianti relativi ad edifici

Le manutenzioni e riparazioni, devono riguardare impianti relativi ad edifici. Spesso, il collegamento tra l’impianto e l’immobile non risulta difficile: si pensi ad esempio all’impianto elettrico e quello idraulico.

Tuttavia, vi sono fattispecie in cui il collegamento risulta più complicato.

In tal caso, può essere utile a chiarire i dubbi interpretativi quanto disposto dal Reg. UE 282/2011, così come modificato dal Reg. 1042/13, sebbene le modifiche saranno efficaci solamente a partire dal 2017. Nello specifico, l’art. 13-ter definisce, tra gli altri, come bene immobile qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale, il fabbricato o l’edificio risulterebbe incompleto. In tal senso si devono intendere porte, finestre, tetti, ascensori, scale e qualsiasi altro elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente, che non possa essere rimosso senza alterare o distruggere il fabbricato. Questi impianti, pertanto, risultano parte integrante dell’edificio e sono potenzialmente interessati dall’applicazione del reverse charge.

Le esclusioni dall’applicazione dettate dalla tabella ATECO 2007

Appurato che la manutenzione possa essere oggetto di applicazione del reverse charge, occorre prestare attenzione alle limitazione imposte dalla circolare 14/E/2015, in base al codice attività della Tabella ATECO 2007.

Ad esempio, per le attività ricomprese nella categoria residuale 43.29.09 (altri lavori di costruzione e installazione) non vengono richiamate le prestazioni di manutenzione e riparazione. Pertanto, vi sono fattispecie ove per l’installazione dell’impianto si deve applicare il reverse charge, mentre per la sua manutenzione l’Iva viene applicata secondo i metodi ordinari.

Gli impianti imbullonati

Per quanto concerne gli impianti c.d. “imbullonati”, cioè quelli che sono fissati alla pavimentazione dell’edificio, non è del tutto chiaro se essi debbano scontare l’Iva con il metodo del reverse charge. A nostro avviso, le manutenzioni o riparazioni di tali beni devono seguire i metodi ordinari di corresponsione dell’Iva, a nulla rilevando la loro eventuale rilevanza ai fini catastali.

 

 



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