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Incentivi limitati per il potenziamento degli impianti fotovoltaici

Le modifiche che comportano l’aumento della capacità dell’impianto non implicano un conseguente incremento degli incentivi. Lo afferma chiaramente il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nelle “Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia” diffuse il 1° maggio scorso, scatenando subito una forte reazione polemica.

Infatti, viene precisato che il contingente complessivo di agevolazioni pari a 6,7 miliardi di euro l’anno non è superabile.

Il documento richiamato definisce un valore limite degli incentivi attribuibili a ciascun impianto che durante il periodo di incentivazione sia interessato da modifiche che comportino un incremento di producibilità.

Gli interventi di modifica non possono in alcun caso comportare un incremento del valore della tariffa incentivante originariamente riconosciuta. Infatti, qualora dalla realizzazione delle suddette modifiche dovesse risultare un aumento della producibilità dell’impianto, una diversa classificazione dello stesso in termini di riconoscimento delle tariffe incentivanti o, infine, la perdita dei requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi, il Gse ne valuterà l’ammissibilità e i relativi effetti sugli incentivi, adottando i provvedimenti che riterrà più opportuni. In linea generale, è necessario che gli impianti oggetto di modifica conservino i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi, direttamente o tramite l’ammissione alle graduatorie del primo conto energia o ai registri previsti dal quarto e dal quinto conto energia.

Le modifiche consentite possono essere di tipo tecnico e progettuale (sostituzione componenti, variazione della tipologia installativa, ecc.), giuridico (cambio di titolarità dell’impianto, ecc.), commerciale o amministrativo. L’ammissibilità di tali modifiche è subordinata alla condizione che gli impianti mantengano i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi.

Le modifiche e/o variazioni che determinano il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento comportano la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi e la risoluzione della convenzione con il Gse. Inoltre, qualora a seguito di motivati interventi, venissero modificate le caratteristiche in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante, la stessa potrà essere rideterminata, considerando il raggiungimento del limite di costo, solo in riduzione.

 

 



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