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L’inversione contabile (Reverse Charge) per la manutenzione degli impianti fotovoltaici

Sebbene l’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E 2015 abbia fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al regime dell’inversione contabile (reverse charge), vi sono ancora alcuni dubbi circa l’applicazione di tale regime alle attività di cui all’art. 17 c. 6 lett. a-ter) del D.P.R. 633/72: “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;”.

Secondo le Entrate, al fine di individuare le operazioni interessate al reverse, occorre fare riferimento alle prestazioni nei codici ATECO 2007, nell’ambito delle quali devono intendersi incluse anche le manutenzioni e riparazioni degli impianti installati sugli edifici.

In ambito fiscale, non sussiste una definizione di edificio e pertanto occorre fare riferimento all’art. 2 del D.Lgs. 192/2008, secondo cui l’edificio consiste in “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.

Oltre a ciò, l’Agenzia ritiene che la suddetta definizione sia del tutto in linea con quanto chiarito dalla R.M. n. 46/E/1998, nella quale viene ripreso il contenuto della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 23.7.1960, n. 1820, precisando che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.

Considerando quanto sopra, l’Ufficio afferma che la nozione di edificio sia limitata ai fabbricati e non alla più ampia categoria di beni immobili.

In riferimento agli impianti fotovoltaici, proprio per effetto della predetta considerazioni, occorre effettuare alcune distinzioni tra gli impianti posizionati a terra e quelli che sono installati sui tetti dei fabbricati.

In buona sostanza, si ritiene che la manutenzione degli impianti fotovoltaici sia soggetta a reverse charge solamente nell’ipotesi in cui l’impianto sia installato sul tetto del fabbricato, in quanto rientrano nella fattispecie di impianto che costituisce parte integrante dell’edificio.

Per quanto concerne gli impianti posizionati a terra, si ritiene che le relative manutenzioni siano escluse dall’ambito applicativo dell’inversione contabile, in quanto detti impianti non rientrano nella nozione di edificio.

 

 



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