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Pronti i ricorsi contro le firme dei dirigenti decaduti

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (n. 3222/25/15 del 10 aprile 2015) che ha dichiarato nullo un avviso di accertamento firmato da un dirigente dell'Agenzia delle Entrate decaduto, ha suscitato molte reazioni.

La pronuncia, di cui ha dato notizia il 22 aprile scorso Italia Oggi e il Corriere della Sera, ha preso le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 la quale aveva dichiarato illegittimi i dirigenti nominati senza aver sostenuto il prescritto concorso pubblico.

Al momento la giurisprudenza non è univoca e occorrerà attendere il probabile vaglio delle Commissioni Tributarie Regionali nonché, da ultimo, quello della Corte di Cassazione. Nel frattempo molti contribuenti potrebbero decidere di impugnare gli atti notificati e far valere lo specifico vizio di nullità. Il ricorso dovrebbe prendere spunto dall'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in materia di accertamento delle imposte sui redditi (richiamato dall'art. 56 del D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 633 per l'IVA) il quale prevede che <<gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. … l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione …>>.

Per capo dell'ufficio, deve intendersi il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate sul quale ricade il potere di accertamento (ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001). Egli é un dirigente ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato regolamento. Il delegato alla firma dell’atto, invece, dev'essere un "impiegato della carriera direttiva", definizione su cui permane qualche dubbio. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa con comunicato stampa del 22 aprile 2015 secondo cui <<attualmente alla carriera direttiva appartiene il personale di terza area funzionale non dirigente>>. Di parere concorde è la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza la quale ha ritenuto che <<come prevede il più volte citato art. 42, la delega, a pena di nullità, deve essere rilasciata ad un impiegato della carriera direttiva (ex nona qualifica; oggi, con il nuovo CCNL delle Agenzie fiscali, deve trattarsi, invece, di funzionari appartenenti alla terza area professionale …>> (sentenza 6 febbraio 2015 n. 122/02/15).

La delega, inoltre, deve essere rilasciata per <<specifiche e comprovate ragioni di servizio … per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato … a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati>> (art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).

Qualora il contribuente intenda contestare la legittimità della firma dell’avviso di accertamento, deve presentare ricorso inserendo lo specifico rilievo e facendo riferimento alla citate sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e della Corte Costituzionale, verificando che il nome del firmatario rientri fra quelli dei dirigenti decaduti indicati nell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5619 del 26 novembre 2013.

A sua volta l’Agenzia delle Entrate ha l'onere di dimostrare che la firma è stata apposta dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In quest'ultimo caso deve produrre in giudizio la delega la cui assenza <<comporta la nullità radicale dell'avviso di accertamento, non avendo l'amministrazione offerto prova, con produzione di regolare delega, dei poteri dì firma in capo alla firmataria dell'avviso di accertamento>> (Corte di Cassazione sentenza del 5 settembre 2014, n. 18758).

 

Maurizio Reggi, Dottore Commercialista in Milano

Fabio Campanella, Avvocato in Milano ed Ascoli Piceno 

 

 



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