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Dirigenti decaduti, le contromosse dell'Agenzia per contrastare la pioggia di ricorsi

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sui dirigenti "decaduti" e l'enorme eco mediatico creato dalla sentenza della Commissione Tributaria di Milano che per prima e fra numerosissime polemiche, ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento firmato da un dirigente privo della necessaria qualifica, l'Agenzia delle Entrate ha adottato le prime contromosse.

L’Amministrazione Finanziaria nelle istruzioni diramate nei giorni scorsi ai propri Uffici Territoriali ha fornito le prime linee guida per contrastare le eccezioni sollevate dai contribuenti:

  • nessuna questione sulla validità degli atti può essere sollevata nel processo tributario in caso di impugnazione oltre il termine di decadenza o quando la sentenza sul ruolo dell’ "incaricato" sia già passata in giudicato.
  • l’eccezione di nullità per difetto di firma dell’avviso di accertamento da parte del direttore o altro impiegato delegato, non essendo rilevabile d’ufficio, va proposta nel ricorso introduttivo, diversamente non vi sono altre chance di proporre l'eccezione.

Oltre alle richiamate precisazioni di tipo procedurale, l'Amministrazione ha evidenziato che il responsabile di un’articolazione intera non sottoscrive l’atto in virtù dell’incarico dirigenziale ricevuto, ma per effetto della delega di firma del direttore dell’ufficio. Pertanto, la rappresentanza spetta al direttore, mentre gli altri soggetti devono essere dotati di copertura attraverso una delega.

Inoltre, i rilievi sulla legittimità della sottoscrizione vanno distinti dalla delega. Quest’ultimo è l’atto con cui il direttore dell’ufficio locale attribuisce a un altro soggetto, come per esempio il capo area, il potere di firmare, al suo posto, gli atti di accertamento. Il direttore dell’ufficio ha poi "competenze sue proprie per tutti quegli atti, pur di natura tecnica, che norme speciali espressamente gli attribuiscono, come, in particolare la sottoscrizione dell’avviso e dell’accertamento" (si veda la sentenza 14061/2011 della Cassazione).

L'Agenzia delle Entrate nelle proprie istruzioni precisa che il vizio di un atto sottoscritto dal dirigente illegittimo non ha natura invalidante, piuttosto è soltanto un vizio di forma. Infatti, alla luce del contenuto vincolato dell’obbligazione tributaria (riserva di legge in base all’articolo 23 della Costituzione), l’ufficio avrebbe comunque adottato l’atto di accertamento a prescindere da chi lo firma. Pertanto, "È irrilevante che la persona fisica che lo abbia sottoscritto o abbia delegato la relativa firma sia o meno un dirigente, in quanto la questione relativa all’accesso legittimo alla dirigenza si pone su un piano diverso rispetto a quella concernente la legittimazione alla sottoscrizione degli atti".

Del resto, anche a livello comunitario – conclude la nota dell’Agenzia – è stato affermato che «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» (Corte di giustizia Ue del 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e 130/13).

Le precisazioni dell'Ufficio sono importanti al fine di capire l'orientamento dell'Amministrazione, ma si tratta pur sempre di un parere che non può dirimere le controversie legate agli accertamenti sottoscritti da dirigenti decaduti; pertanto, è indubbiamente auspicabile un intervento normativo sul punto.

 

 



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