Area Riservata

Archivio

Intermediari e contribuente: i confini della responsabilità in tema di 730 precompilato

La presentazione del modello 730/2015 tramite un professionista o un Caf, con conseguente obbligatoria apposizione del visto di conformità, non libera il contribuente da tutte le responsabilità di natura tributaria.

La precisazione è d’obbligo, poiché nei mesi scorsi si è diffuso fra gli operatori l’erroneo convincimento che in caso di trasmissione dei modelli 730 tramite Caf o professionisti, la responsabilità di chi rilascia il visto di conformità è estesa fino a ricomprendere un importo pari alle imposte, agli interessi ed alle pene pecuniarie conseguenti alle irregolarità che dovessero emergere in sede di controllo formale.

In realtà, come si vedrà a breve, le cose non stanno esattamente così.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D.Lgs. n. 241/97 nei casi di presentazione di una dichiarazione rettificativa, o di una comunicazione di rettifica ad opera del medesimo intermediario, continuano ad applicarsi le regole “tradizionali”. Mentre la punibilità di chi ha apposto il visto di conformità scatta esclusivamente, per le imposte sui redditi, in caso di esito negativo della liquidazione o del controllo formale della dichiarazione, in base agli articoli 36-bis e 36-ter del D.p.r. n. 600/73.

Dalla disposizione in esame si può dedurre che ogni irregolarità che necessita di una attività di accertamento (come la mancata o infedele dichiarazione di un reddito) riguarderà esclusivamente il contribuente, e nessuna somma potrà essere validamente richiesta all’intermediario. Pertanto, la responsabilità di quest’ultimo sarà limitata a quella lista di documenti che tutti gli anni sono oggetto di richieste scritte inviate dagli uffici proprio nell’esercizio delle attività di liquidazione o controllo formale, quali: le ritenute certificate, gli acconti versati o trattenuti, le eccedenze d’imposta riportate a nuovo, i crediti d’imposta e le deduzioni o detrazioni (circolari 14/E/2013 e 7/E/2015).

Tuttavia, anche con riguardo a queste verifiche, ci sono due ipotesi nelle quali eventuali infedeltà della dichiarazione ricadono sul contribuente:

  • la prima, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2014, concerne l’ipotesi in cui l’errore sia stato “indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”;
  • la seconda riguarda l’insussistenza delle condizioni soggettive poste alla base della detrazione d’imposta o della deduzione dell’onere, elementi nei confronti dei quali l’intermediario deve limitarsi ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l’esistenza (Circ. n. 11/E/2015).

Quindi, ricadranno sul contribuente eventuali problematiche riguardanti, ad esempio:

  • la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma per la detrazione degli interessi passivi su mutuo?
  • la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap del contribuente o dei familiari a carico?
  • la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi agevolati.

 

 



©RIPRODUZIONE RISERVATA
aggiornamento-soccida Intermediari e contribuente: i confini della responsabilità in tema di 730 precompilato

Please publish modules in offcanvas position.