Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La presentazione del modello 730/2015 tramite un professionista o un Caf, con conseguente obbligatoria apposizione del visto di conformità, non libera il contribuente da tutte le responsabilità di natura tributaria.
La precisazione è d’obbligo, poiché nei mesi scorsi si è diffuso fra gli operatori l’erroneo convincimento che in caso di trasmissione dei modelli 730 tramite Caf o professionisti, la responsabilità di chi rilascia il visto di conformità è estesa fino a ricomprendere un importo pari alle imposte, agli interessi ed alle pene pecuniarie conseguenti alle irregolarità che dovessero emergere in sede di controllo formale.
In realtà, come si vedrà a breve, le cose non stanno esattamente così.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D.Lgs. n. 241/97 nei casi di presentazione di una dichiarazione rettificativa, o di una comunicazione di rettifica ad opera del medesimo intermediario, continuano ad applicarsi le regole “tradizionali”. Mentre la punibilità di chi ha apposto il visto di conformità scatta esclusivamente, per le imposte sui redditi, in caso di esito negativo della liquidazione o del controllo formale della dichiarazione, in base agli articoli 36-bis e 36-ter del D.p.r. n. 600/73.
Dalla disposizione in esame si può dedurre che ogni irregolarità che necessita di una attività di accertamento (come la mancata o infedele dichiarazione di un reddito) riguarderà esclusivamente il contribuente, e nessuna somma potrà essere validamente richiesta all’intermediario. Pertanto, la responsabilità di quest’ultimo sarà limitata a quella lista di documenti che tutti gli anni sono oggetto di richieste scritte inviate dagli uffici proprio nell’esercizio delle attività di liquidazione o controllo formale, quali: le ritenute certificate, gli acconti versati o trattenuti, le eccedenze d’imposta riportate a nuovo, i crediti d’imposta e le deduzioni o detrazioni (circolari 14/E/2013 e 7/E/2015).
Tuttavia, anche con riguardo a queste verifiche, ci sono due ipotesi nelle quali eventuali infedeltà della dichiarazione ricadono sul contribuente:
Quindi, ricadranno sul contribuente eventuali problematiche riguardanti, ad esempio: