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Effetti dell’iscrizione nella sezione speciale della camera di commercio per l’imprenditore agricolo

Il Legislatore, in occasione della riforma introdotta con Legge delega n. 57/2001, ha apportato importanti novità in tema di iscrizione degli imprenditori agricoli al registro delle imprese tenuto presso le CCIAA di competenza.

Questi cambiamenti hanno comportato, da un lato, il completamento dell’iter evolutivo iniziato con la L. n. 580/1993 e, dall’altro, il ravvicinamento della figura dell’imprenditore agricolo a quella dell’imprenditore commerciale di cui all’art. 2195 c.c.  

Inizialmente, non era prevista come obbligatoria l’iscrizione in Camera di commercio per gli operatori del settore agricolo; tuttavia, tale regola era sostanzialmente limitata agli esercenti attività agricola in forma individuale o a mezzo della forma societaria più elementare, ferma restando invece la necessità di iscrizione nell’ipotesi di opzione per una delle altre forme giuridiche più complesse.

La Legge n. 580/1993, istitutiva del Registro delle imprese, ha stabilito con l’art. 8, comma 4 che “sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. e le società semplici”. Il successivo comma 5 della medesima legge esplicita la finalità precipua di tale iscrizione che è quella di avere “funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”. In altri termini, l’iscrizione alla sezione speciale aveva due effetti diretti:

  • funzione notiziale, comportando la conoscibilità dei fatti iscritti;
  • non aveva funzione di opponibilità legale.

L’ultima tappa del nostro percorso evolutivo è rappresentata dal D.lgs. n. 228/2001 che ha dato concreta attuazione a quanto previsto con la Legge delega n. 57/2001. Scopo della riforma del 2001 era quello di introdurre una nuova figura di imprenditore agricolo più moderna e dinamica.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 228/2001 dispone che “L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all’art. 2193 del codice civile”.

L’articolo richiamato ha introdotto in materia una novità di fondamentale importanza, poiché viene riconosciuta all’iscrizione nel registro delle imprese una valenza di pubblicità dichiarativa con conseguente azionamento della classica tutela bifronte prevista per le imprese commerciali:

  • protezione, da un lato, dell’imprenditore a cui viene concessa la possibilità di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l’effettiva conoscenza;
  • protezione, dall’altro, dei soggtti terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.

Con l’approvazione della legge di orintamento in agricoltura è stata introdotta una disposizione tesa a favorire lo sviluppo delle imprese agricole attraverso la loro equiparazione agli imprenditori commerciali per quanto concerne la pubblicità dichiarativa.

In sostanza, con l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, anche gli imprenditori agricoli e le società semplici potranno rendere opponibili ai terzi i fatti oggetto di iscrizione; pertanto, questi ultimi, non potranno sostenere di non esserne a conoscenza.

 

 



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