Area Riservata

Archivio

Speciale Unico 2015. Energie rinnovabili, modalità differenti per la compilazione della dichiarazione

L’art. 22 del D.l. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, ha profondamente mutato la tassazione delle attività di produzione e cessione di energia proveniente da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche da parte di imprenditori e società agricole.

In base al nuovo testo, fino al 31 dicembre 2015, le attività di produzione e vendita di energia elettrica o calorica da fonte fotovoltaica o agroforestale, si considerano produttive di reddito agrario solo entro i limiti di 260.000,00 kWh per gli impianti fotovoltaici e di 2.400,000 kWh per impianti a biogas/biomasse. Oltre tali limiti, pur rimanendo attività connesse, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica saranno tassate calcolando una base imponibile ai fini Irpef/Ires pari al 25% dell’ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva per la produzione di energia, al netto della quota incentivo (tariffa incentivante).

L’individuazione della base di calcolo del 25% è agevole per la produzione da fonti fotovoltaiche, in quanto le fatture di vendita riportano solo la cessione di energia e non anche la tariffa incentivante. Più complesso risulta il calcolo per la produzione di energia da risorse agroforestali, infatti è necessario scomporre il corrispettivo per la cessione di energia, che in fattura comprende anche la tariffa incentivante, applicando alla quantità di energia ceduta il prezzo medio dell’energia 2014  (esempio 0,05 per kWh).

La compilazione del modello Unico 2015 segue, quindi, modalità diverse a seconda del soggetto che ha prodotto il relativo reddito.

- Persone fisiche e società semplici: questi soggetti compilano il quadro RD 10? nella colonna 4 si riporta il corrispettivo relativo alla cessione dell’energia escluso quello corrispondente alla franchigia e alla tariffa incentivante, mentre nella colonna 5 si riporta il reddito del 25 per cento. Ricordiamo che questa modalità di determinazione del reddito non è esclusiva, poiché il contribuente può optare (generalmente questa ipotesi non è conveniente) per la determinazione analitica dei redditi compilando i quadri relativi al reddito di impresa (quadri RF o RG).  Riteniamo che, a scelta del contribuente, l’opzione possa essere esercitata solo per la parte extra franchigia e tariffa incentivante, oppure per l’intera attività di produzione.

- Società agricole: La determinazione forfetaria si applica anche alle società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno optato per la determinazione del reddito in base al reddito agrario ai sensi dell’articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006. Si ricorda che per poter esercitare legittimamente l’opzione devono essere rispettati i requisiti di cui all’art. 2 del Dlgs 99/2004 (le società devono avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., devono riportare nella ragione/denominazione sociale l’indicazione di società agricola).

In questo caso il reddito determinato forfetariamente con la percentuale del 25% si riporta al rigo RF9 unitamente al reddito agrario e dominicale se la società è proprietaria del terreno. I costi e i ricavi della attività di produzione di energia dovranno, invece, essere indicati nei righi RF31 (variazioni in aumento) e RF55 (variazioni in diminuzione) con codice 42. Questi soggetti, oltre alle due opzioni previste per le persone fisiche e società semplici, possono anche scegliere di rinunciare alla determinazione catastale del reddito (comma 1093, art. 1 della L. 296) e, pertanto, determinare il reddito a bilancio per l’intera attività svolta (agricola e di produzione di energia).

- Irap: su questo punto l’unica certezza appare essere che per la quota di attività non rientrante nel reddito agrario l’aliquota Irap è del 3,9%, anziché dell’1,9 per cento.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile relativamente alla quota di produzione di energia non rientrante nel reddito agrario, la problematica si complica notevolmente.  

L’articolo 17 del D.Lgs 446/1997 dispone che in presenza di reddito forfetario il valore della produzione può essere determinato sommando al reddito forfetario (nella fattispecie con la percentuale del 25%) il costo del personale e degli interessi passivi. Ma si presentano due problemi: in primo luogo, i predetti componenti aggiuntivi dovrebbero essere riproporzionati alla quota di ricavi che eccedono il reddito agrario e, in secondo luogo, il valore della produzione Irap così calcolato deve essere sottratto dalla base Irap complessiva per evitare la duplicazione dell’imposta.

 

 



©RIPRODUZIONE RISERVATA
aggiornamento-soccida Speciale Unico 2015. Energie rinnovabili, modalità differenti per la compilazione della dichiarazione

Please publish modules in offcanvas position.