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Speciale Unico 2015. Allevamento, reddito eccedente e quadro RD

Analogamente a come previsto per gli anni scorsi, anche quest’anno il Mod. UNICO 2015 prevede uno specifico quadro riservato ad accogliere i redditi agrari eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 32 del TUIR e per le attività connesse il cui reddito viene determinato in forfettariamente.

Si tratta del quadro RD che quest’anno contiene una novità, riguardante la sezione riservata all’accoglimento dei redditi eccedenti i limiti imposti dal D.L. 66/2014 per le agroenergie. Nello specifico, tale quadro, contiene tutti i redditi che non rientrano più nella tassazione su base catastale, ma rientrano nella categoria dei redditi di impresa a determinazione forfettaria o parametrale.

Detto quadro è diviso in 3 sezioni:

  • Sezione I, che viene utilizzata per la determinazione del reddito di allevamento che eccede i limiti di cui all’art. 56, comma 5 del TUIR;
  • Sezione II, che deve essere utilizzato per dichiarare i redditi che dalla produzione di vegetali in serra, per la parte che eccede il doppio di quella del terreno sul quale la produzione stessa insiste (Art. 56-bis, comma 1 del TUIR);
  • Sezione III, nella quale sono contenuti i redditi derivanti dalle attività agricole connesse di cui all’art. 56-bis, commi 2 e 3 del TUIR, soggetti a regimi forfettari di determinazione del reddito; inoltre, devono essere inseriti i redditi derivanti dall’attività agrituristica in regime forfetario di cui all’art. 5 della L. 413/1991. Tale sezione, accoglie, alla colonna 4, i redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui al D.L. 66/2014.

In questa circolare ci soffermeremo ad analizzare il quadro RD relativamente al reddito derivante dall’attività di allevamento eccedente i limiti di cui all’art. 56, comma 5 del TUIR.

Nel caso in cui l’attività di allevamento superi il limite di un quarto del mangime ottenibile dal terreno che l’azienda conduce, il reddito dovrà essere suddiviso in due parti:

  • Il reddito di natura fondiaria, che coprirà la parte di allevamento che rientra nel reddito agrario, in quanto potenzialmente connesso al terreno;
  • Il reddito di impresa, per la parte connessa ai capi eccedenti.

Per quanto concerne la compilazione del quadro RD, il reddito di allevamento di animali, relativo alla parte che eccede il limite di cui all’art. 32 del TUIR, concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza, il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate (art. 56, comma 5 del TUIR). È opportuno ricordare che le relative spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione.

Il valore medio, insieme al suddetto coefficiente, sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Tale decreto, per il biennio 2014/2015 è stato emanato lo scorso 18 dicembre, nel quale viene fatto espresso rinvio alle disposizioni contenute del Decreto 20 aprile 2006, lasciando così invariate le stime.

Documentazione obbligatoria

Per poter usufruire del regime parametrale di determinazione dei redditi di allevamento eccedenti, è necessario provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico (di cui all’art. 18-bis del D.P.R. 600/1973), obbligando coloro che svolgono attività di allevamento di animali oltre i limiti, alla compilazione di detto documento, nel quale saranno inseriti gli incrementi o decrementi verificatesi nel periodo di imposta.

Nel caso in cui tale registro non venga compilato, gli allevatori non potranno utilizzare il quadro RD, ma occorrerà inserire i redditi eccedenti del quadro RG o RF per determinare in modo analitico il reddito di allevamento eccedente.

Soggetti interessati

Possono avvalersi del regime di determinazione parametrale dei redditi di allevamento, le imprese individuali, le società semplici, gli enti non commerciali che svolgono attività di allevamento, indipendentemente dal regime contabile.

È tuttavia possibile avvalersi del regime di determinazione analitica del reddito, esercitando tale opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale si sono prodotti redditi eccedenti.

La tenuta del registro di carico e scarico degli animali ex art. 18-bis del D.P.R. 600/73, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.L. 90/1990 è obbligatorio per le società in accomandita semplice e in nome collettivo e per le società di cui al comma 1 e 2 dell’art. 73 del TUIR (S.r.l., S.p.A. ecc..) anche se il reddito va determinato in forma analitica.

Ai fini della determinazione automatica del reddito, il registro di carico e scarico rappresenta una scrittura contabile esclusiva. Ne deriva che, ai fini delle imposte dirette, se l’impresa di allevamento determina il reddito forfetariamente, non deve tenere alcuna altra scrittura contabile. Pertanto, anche se l’ammontare dei ricavi risulta superiore a euro 700.000, non c’è l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria. Ovviamente, se l’impresa di allevamento intende optare per la determinazione analitica del reddito in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto prevede, ad esempio, di realizzare una perdita, deve tenere la contabilità ordinaria o semplificata.

La richiamata circolare ministeriale n. 150/78 precisa che rimane soltanto l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria ai fini civilistici; in ogni caso, la contabilità ordinaria eventualmente tenuta non assume alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito di allevamento.

Compilazione del quadro RD

Ai fini della compilazione della sezione I, è necessario utilizzare i due schemi presenti nelle istruzioni del Modello UNICO 2015. Tali schemi permettono l’individuazione del reddito agrario complessivo normalizzato alla fascia base, fino alla VI (Rigo RD3). Tale valore è individuato tramite il prodotto del reddito agrario dei terreni utilizzati dall’impresa, distinti in sei fasce di qualità, moltiplicato per i relativi coefficienti di normalizzazione. I redditi agrari normalizzati, sono poi rivalutati del 70% (art. 3 comma 50 L. 228/2012) e del 15%, ovvero del 5% nel caso di CD o IAP iscritti nella previdenza agricola.

 

 



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