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Vendita diretta, Preclusa la possibilità di effettuare la vendita diretta su aree private esterne all’azienda agricola

Continua la diatriba sulla vendita diretta dei prodotti agricoli. Per il MISE è totalmente preclusa la possibilità di effettuare l’attività di vendita diretta su aree private esterne alla propria azienda agricola. Consulenzaagricola.it fornisce la propria interpretazione.

Secondo l’interpretazione offerta dal MISE con la Risoluzione n. 47941 del 3 aprile 2015, dopo le modifiche normative apportate dal Decreto del Fare al secondo periodo del comma 2, dell’articolo 4, del D.Lgs 228/2001, agli agricoltori sarebbe stata totalmente preclusa la possibilità di effettuare l’attività di vendita diretta su aree private esterne alla propria azienda agricola.

Tale orientamento, a nostro avviso del tutto infondato ed erroneo, nasce a seguito delle novità legislative introdotte dal dall’ art. 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare) che ha riscritto il comma 2 del citato articolo 4 come segue: “per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola . . . non è richiesta la comunicazione di inizio attività”.

Rispetto al testo previgente è stato eliminato l’inciso “o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità”, che seguiva le parole “azienda agricola”.

La modifica sopra evidenziata ha indotto il Ministero a ritenere che agli imprenditori agricoli sia vietata la vendita diretta su aree private esterne alla propria azienda agricola e, pertanto, anche in quelle all’interno di un’altra azienda agricola. Conseguentemente l’esercizio di tale attività determinerebbe la violazione della disciplina di settore.

L’interpretazione offerta dal Ministero non appare condivisibile, poiché si pone in netto contrasto con i principi che informano l’art. 4 della D.Lgs 228/2001 e con l’evoluzione che negli anni ha coinvolto questa importantissima normativa.

Il testo originario del comma 2 (risalente alla prima stesura della 228/2001) disciplinava esclusivamente la comunicazione per la vendita itinerante e nulla veniva previsto in merito alla vendita in azienda; pertanto, alcuni Comuni avevano interpretato tale omissione come un divieto implicito alla vendita diretta in azienda.

Nonostante i chiarimenti dell’ANCI (circolare 21/11/2005), sul punto è dovuta intervenire una modifica legislativa (art. 2 quinques della legge n. 81/2006)  che ha inserito nel comma 2 il seguente capoverso: "Per la vendita  al  dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli  abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attività".

Nell’anno 2013, con l’ormai noto art. 30-bis del Decreto del Fare, nella disposizione sopra richiamata sono state inserite le fiere e le sagre, ma è stata tolta la parte delle aree private e ciò ha generato la richiamata interpretazione restrittiva del MISE, avvallata anche dal Ministero dell’Agricoltura.

Tuttavia l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con la nota del 13/12/2013, inviata a tutti i comuni d'Italia, ha offerto un diverso orientamento, a nostro avviso del tutto condivisibile, in base al quale “si deve ritenere, quindi, che le motivazioni che hanno condotto il Legislatore ad espungere dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 2001 la locuzione "o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità" non comportano in alcun modo restrizioni o divieti all'esercizio della vendita diretta su aree private diverse da quelle ubicate nella sede principale dell'azienda agricola delle quali l'imprenditore agricolo abbia, comunque, la disponibilità sulla base di un titolo legittimo, ferma restando la comunicazione al Comune nel cui territorio insiste l'area adibita alla vendita, la quale comunicazione consente all'impresa agricola di intraprendere l'attività in parola contemporaneamente all' invio della stessa.”.

Precisiamo che la circolari dell'ANCI come quelle del MISE non hanno carattere vincolante per i Comuni, poiché, rappresentano semplici orientamenti interpretativi seppur autorevoli.  Pertanto, ci potremmo trovare al cospetto di Comuni più favorevoli agli agricoltori che applicano la circolare ANCI, oppure ad Enti pro-commercianti che prediligono i chiarimenti offerti dal MISE.

Il sostanza, chi vuole vendere abitualmente a cielo aperto in aree private di proprietà di terzi dovrà rapportarsi con il  Comune competente e adeguarsi all’interpretazione scelta da quest’ultimo. Ovviamente se la location è importante in termini di vendite ed il Comune ha adottato l’interpretazione restrittiva, si può pensare di ricorrere al TAR al fine di ottenere l’applicazione della vendita diretta.

 



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