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Speciale Unico 2015. Agriturismo, ricavi con coefficiente di redditività al 25%

La Sezione III del Quadro RD è destinata all’indicazione dei redditi derivanti da altre attività agricole eccedenti (o non rientranti) il reddito agrario di cui all’articolo 32 Tuir.

Si tratta delle attività agricole connesse di produzione di beni e di fornitura di servizi disciplinate dall’articolo 56-bis, commi 2 e 3 del Tuir, delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche regolate dall’art. 22, comma 1-bis, del decreto legge 66/2014 (in legge 89/2014) e dell’attività di agriturismo regolata fiscalmente dall’art. 5 della legge 413/1991.

1. Attività agricole connesse

Nel rigo RD 10, colonna 2, deve essere indicato il reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla propria azienda, diversi da quelli indicati nella tabella allegata al “nuovo” D.M. 13 febbraio 2015 che ricomprende i prodotti agricoli sottoposti a trasformazione o manipolazione per cui la tassazione prende a riferimento il reddito agrario del terreno su cui l’attività agricola viene esercitata.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli che non rientrano nella predetta tabella, l’articolo 56-bis del Tuir prevede l’applicazione di un regime forfetario di determinazione del reddito, in misura pari al 15% dei relativi corrispettivi registrati ai fini Iva. È comunque riconosciuta la possibilità di optare per la determinazione ordinaria del reddito.

Il richiamo al D.M. dello scorso 13 febbraio 2015, con cui è stato rivisto l’elenco delle attività agricole connesse di produzione di beni rientranti nel limite del reddito agrario, è necessario in quanto la nuova classificazione produce effetti fiscali “dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013” con conseguenze sul Modello Unico 2015, producendo effetti benefici per  quei produttori agricoli che hanno svolto le attività inserite nel nuovo elenco. Si tratta, in particolare, delle attività di:

  • produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);
  • produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);
  • manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura (ex 02.10.002.20.0), che comprendono la segagione e la riduzione in tondelli, tavole e altri prodotti simili compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.

Pertanto, nella colonna 2 del rigo RD10, dovranno essere indicati l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56-bis, comma 2, del Tuir. Lo stesso rigo, colonna 3, è riservato all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni Iva relativi alle attività agricole connesse di fornitura di servizi esercitate dall’imprenditore agricolo utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Anche per tali attività l’articolo 56-bis, comma 3 del Tuir ha riservato uno specifico sistema di determinazione del reddito su base forfetaria applicando all’ammontare dei corrispettivi Iva il coefficiente di redditività del 25%. Per entrambe le attività agricole connesse di produzione di beni e fornitura di servizi la norma prevede la facoltà di non avvalersi del regime naturale di determinazione del reddito su base forfetaria attraverso l’opzione per la determinazione analitica del reddito prodotto sulla base di una valutazione di convenienza effettuata dall’imprenditore? opzione che può riguardare la sola disciplina Irpef mantenendo invece inalterato il regime forfetario Iva di cui all’articolo 34-bis, seppur limitato alle sole attività agricole connesse di fornitura di servizi. L’imprenditore che ha optato per la determinazione del reddito in via analitica utilizzerà, rispettivamente, i quadri RG o RF del modello Unico 2015 in ragione dei ricavi conseguiti.

2. Agriturismo

L’attività di agriturismo è produttiva di reddito di impresa. Tuttavia, per i soggetti che svolgono tale attività, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge quadro nazionale 96/2006 e delle rispettive leggi regionali, è previsto uno specifico regime fiscale che ne rappresenta il regime naturale.

La determinazione del reddito imponibile, infatti, si ottiene applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell’Iva, un coefficiente di redditività del 25% in virtù di quanto disposto dall’art. 5 della legge 413/1991. Anche per tale attività il regime naturale non è vincolante e l’imprenditore agricolo può optare per il metodo analitico ai fini della determinazione del reddito. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le altre attività agricole connesse di cui all’articolo 56-bis del Tuir, in questo caso l’opzione è valida anche ai fini Iva ed è vincolante per almeno un triennio. Ai fini dichiarativi, nella colonna 1 del rigo RD 10, deve essere riportato l’ammontare dei ricavi relativi all’attività agrituristica di cui alla legge 96/2006, registrati agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2/2010 ha chiarito che i ricavi derivanti da prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le stesse sono ultimate indipendentemente dalla manifestazione finanziaria, e che non concorrono all’ammontare dei ricavi i contributi inerenti all’attività agrituristica (in conto esercizio, impianto o a fondo perduto) in quanto non assumono alcuna rilevanza in sede di determinazione forfetaria del reddito. Nella colonna 5 del rigo RD 10, relativa all’ammontare complessivo del reddito derivante dalle altre attività agricole connesse, si dovrà indicare il valore determinato sommando il 25% dell’importo di colonna 1, 3 e 4 e il 15% dell’importo di colonna 2.

 

 



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