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Affitto di fondo rustico, imposta di registro unica anche in caso di anticipata denuncia cumulativa

I contratti verbali di affitto dei fondi rustici (non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata) si possono sempre registrare cumulativamente pagando una sola imposta di registro fissa minima di 67 euro.

Per tali contratti, ai sensi di quanto dispone l’art. 17, comma 3-bis del D.p.r. 131/1986, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente.

La Ctr Lombardia, con la Sent. n. 394/01/2015, ha fornito importanti chiarimenti in materia.

Il 14 aprile 2009 un agricoltore registrava diciannove contratti verbali di affitto di fondi rustici stipulati nel mese di gennaio. Dopo aver presentato la denuncia riepilogativa pagava l’imposta di registro nella misura minima. Nel 2012 l’Amministrazione gli liquidava l’imposta suppletiva di registro per oltre 1.200 euro, ottenuta addebitando l’imposta minima per ciascun contratto registrato.

Secondo l’Ufficio, la norma agevolativa consentiva al contribuente di pagare i 67 euro in misura fissa solamente in caso di registrazione cumulativa avvenuta nell’anno 2010, ed entro il mese di febbraio. Siccome, però, i contratti erano stati registrati anticipatamente nel 2009 (cioè nell’anno di stipula) gli stessi dovevano essere denunciati singolarmente con tanto di pagamento dell’imposta fissa minima per ciascun contratto.

La Ctp di Pavia, con sentenza n. 196 del 17/05/2013, accoglieva il ricorso avanzato dal contribuente; secondo il collegio giudicante, infatti, l’art. 17 del D.p.r. 131/1986 non vieta all’agricoltore di assolvere all’obbligo di registrazione nell’anno di stipula del contratto.

La Ctr Lombardia, nella richiamata pronuncia, ha nuovamente riconosciuto l’infondatezza delle deduzioni presentate dall’Ufficio confermando, di conseguenza, la sentenza emessa in primo grado. In particolare, la Corte ha ribadito alcuni concetti fondamentali:

  • Il termine fissato per la registrazione entro febbraio dell’anno successivo non esclude che per i contratti già conclusi possa avvenire nello stesso anno di stipula;
  • la data di registrazione può coincidere con quella di stipula dell’ultimo contratto della denuncia cumulativa;
  • non è conforme alla ratio legis una più gravosa tassazione per la denuncia cumulativa presentata prima della scadenza.

Le precisazioni offerte nelle richiamate sentenze non sono vincolanti per l’Amministrazione Finanziaria, poiché si tratta di un mero orientamento giurisprudenziale. Tuttavia, si auspica che abbiano la funzione di deterrente per l’emissioni di avvisi di liquidazione del tutto illogici che non trovano alcuna giustificazione se non nell’esigenza di aumentare il gettito dello stato.   

 

 



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