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Detrazione 200 Euro per i terreni ex montani, i chiarimenti del dipartimento delle finanze

La detrazione di 200 euro spettante per i terreni ex montani, ora soggetti alla imposta municipale, compete anche qualora i proprietari dei terreni siano più di uno e quando i terreni siano collocati in più Comuni.

Sono questi alcuni importanti chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze in risposta ad alcune problematiche ricorrenti nella prassi.

Ricordiamo che la detrazione è prevista per i terreni compresi nell’allegato 0A dell’ art. 1, comma 1-bis, del D.l. 4/2015 in cui è riportato l’elenco dei Comuni montani e parzialmente montani che, in base alla Circ. 9 del 13 giugno 1993, erano considerati esenti dall’imposta comunale e municipale, mentre ora non lo sono più.

La detrazione è riservata ai proprietari di terreni in possesso della qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionale (Iap) ed iscritti nella gestione previdenziale agricola. Questa agevolazione spetta anche nel caso in cui questi abbiano concesso in comodato o in affitto i terreni ad altri coltivatori diretti o Iap.

I chiarimenti offerti dal Dipartimento possono essere così sintetizzati:

  • nel caso di pluralità di terreni posseduti, la detrazione è unica; ai proprietari, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno posseduto e condotto, bensì 200 euro in totale;
  • nel caso di possesso di terreni situati in più Comuni, la detrazione deve essere ripartita nei vari Comuni in cui il coltivatore o Iap possiede i terreni in base al valore degli stessi, nonché al periodo ed alla quota di possesso;
  • nel caso di terreno posseduto e condotto da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap e da persone senza le qualifiche, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Gli altri chiarimenti riguardano le dichiarazioni, i versamenti e i rimborsi. In merito alla dichiarazione, si precisa che la stessa deve essere presentata per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da Iap, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perda il diritto alle agevolazioni? tale obbligo non sussiste in due casi:

  • se il Comune è già in possesso delle informazioni necessarie per verificare l'adempimento delle obbligazioni tributarie;
  • nel caso in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o Iap, iscritto nella previdenza agricola, è già stata dichiarata al Comune.

 

 



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