Il Ministero delle Politiche Agricole, con decreto del 26 maggio 2015, ha previsto una serie di contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Le polizze agevolate possono coprire più eventi avversi, tra i quali:
- perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
- danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche;
- costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa;
- perdite subite a causa di epizoozie (malattie animali) od organismi nocivi ai vegetali o a seguito dell’adozione di misure di risanamento da epizoozie endemiche.
L’intensità massima di aiuto sulle polizze per perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali è limitata al 65% del costo del premio assicurativo. Per quanto riguarda, invece, i danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche, la distruzione degli animali morti per qualunque causa, le perdite subite a causa di epizoozie (malattie animali) od organismi nocivi ai vegetali, l’indennità massima di aiuto sulle polizze è limitata al 50% del costo del premio assicurativo.
L’assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite e non comporta obblighi nè indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all’art. 28, par. 4, lettere a) e b), del Reg. n. 702/2014.
Gli aiuti non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA