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Redistribuzione dei terreni con imposte in misura fissa

Con la risoluzione n. 56 dello scorso 1 Giugno, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la redistribuzione di terreni all’interno di una lottizzazione è soggetta alle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa.

La redistribuzione fondiaria tra co-lottizzanti è un atto finalizzato all’eliminazione degli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione. È del tutto possibile, infatti, che all’interno di queste vi sia una disomogeneità tra le proprietà delle aree relativamente alla destinazione urbanistica: alcuni proprietari potrebbero possedere solamente aree edificabili ed altri solo aree standard.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i possessori di aree edificabili non possono procedere con la lottizzazione se non ne possiedono anche di verdi da cedere gratuitamente al Comune, queste andranno permutate tra loro.

Con i chiarimenti sopra richiamati l’Agenzia, basandosi su quanto disposto dalla L. 133/2014, art. 20, comma 4 – ter, ha previsto l’applicazione dell’imposta di registro e delle ipocatastali in misura fissa relativamente alle permute necessarie ai fini della lottizzazione, anche nel caso in cui lo scambio di terreni avvenga tra soggetti privati.

Per quanto concerne l’Iva, l’Agenzia ha precisato che la redistribuzione delle aree non rientra nel campo di applicazione dell’imposta, in quanto è considerata attività meramente distributiva, non a titolo oneroso. Inoltre, viene specificato, che tale esclusione non può operare nel caso in cui venga effettuato un versamento di un conguaglio in denaro e il lottizzante che lo riceve sia un soggetto passivo di imposta che realizza l’operazione nell’esercizio dell’impresa; in tal caso dovrà essere corrisposta l’Iva con l’aliquota ordinaria.

 

 



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