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Il Ministero dell’Economia, Dipartimento Finanze, con la Circolare 2/DF/2015, ha fornito importanti chiarimenti riguardanti le dichiarazioni Tasi che scadono il prossimo 30/06/2015.
Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1/7/2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto.
Inoltre, è stato chiarito che la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il Comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare, abbia previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione.
A ciò si deve aggiungere che il Comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti) e può trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti Tasi effettuati dai possessori degli immobili.
In virtù di questi chiarimenti, si desume chiaramente come l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo Tasi si riduca a casi residuali.